Ferie non godute per malattia monetizzabili anche in caso di dimissioni volontarie (Cons. Stato n. 1955 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il divieto di monetizzazione delle ferie non godute opera solo quando il dipendente rinunci volontariamente al loro godimento. Ove la mancata fruizione dipenda da malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore, la cessazione dal servizio non può vanificare senza compensazione economica il diritto alle ferie. In tal caso spetta l’indennità sostitutiva, anche quando il rapporto cessi per dimissioni volontarie o per limiti di età. Il diritto inderogabile a un effettivo godimento delle ferie, presidiato dagli artt. 32 e 36 Cost. e dall’art. 7 della direttiva 2003/88/UE, impone di verificare l’imputabilità della mancata fruizione. L’Amministrazione che opponga il diniego deve dimostrare che il dipendente ha potuto godere del congedo.
Il Fatto
L’appellante, già sovrintendente capo della Polizia Penitenziaria e in quiescenza dal 25 aprile 2013, aveva chiesto la monetizzazione di 20 giorni di congedo ordinario del 2011, 45 del 2012 e 13 del 2013. Il Provveditorato Regionale del Lazio respinse la richiesta sul presupposto che il collocamento in quiescenza era intervenuto per dimissioni volontarie, ipotesi non compresa tra quelle tassative in cui il d.P.R. n. 254/1999 e il d.P.R. n. 395/1995 ammettono il pagamento sostitutivo.
Il TAR Lazio respinse il ricorso, ravvisando la preclusione in un comportamento del dipendente, collocato in quiescenza a domanda dopo un periodo di aspettativa. Il lavoratore ha proposto appello, deducendo la violazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/UE e l’illegittimità del diniego, non avendo potuto fruire delle ferie per causa a lui non imputabile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato l’unico motivo di appello. Il divieto di monetizzazione non è assoluto: esso opera solo nel caso in cui il dipendente rinunci di sua volontà al godimento delle ferie, mentre in caso contrario si configura la violazione degli artt. 36 e 32 Cost. Il principio è ricavato dalla Corte di giustizia UE, sentenza 20 luglio 2016, causa C-341/15, secondo cui la direttiva osta a normative nazionali che estinguano il diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia.
La Corte ha richiamato anche la Corte costituzionale, sentenza n. 95 del 2016, che ha imposto di interpretare il divieto di trattamenti economici sostitutivi senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole. Il godimento delle ferie sarebbe vanificato se la cessazione dal servizio lo compromettesse senza alcuna compensazione economica. Nel solco di tale indirizzo la Cassazione, Sez. Lavoro, ord. n. 20444/2025 ha escluso la perdita del diritto alla monetizzazione anche in caso di licenziamento disciplinare, salvo che il datore provi di aver invitato il dipendente a fruire del congedo e di averlo avvisato della perdita.
La Sezione ha quindi verificato in concreto l’imputabilità della mancata fruizione, avvalendosi dell’istruttoria disposta con l’ordinanza n. 8812/2025. Dalla relazione ministeriale è emerso che i periodi di congedo, pur programmati d’ufficio, non erano stati fruiti perché il dipendente era assente per malattia. L’assenza è documentata dalla valutazione della commissione medica. Prima della malattia il lavoratore aveva regolarmente consumato le ferie, sicché non gli si può ascrivere alcuna inerzia.
Il mancato godimento, pur non dipendendo da esigenze di servizio, è dunque dovuto a causa non imputabile al lavoratore: a questi spetta l’indennità sostitutiva e il diniego è illegittimo, negli stessi termini di Cons. Stato, sez. II, n. 7172/2024. La regola vale anche quando la cessazione avvenga a domanda o per limiti di età, purché la mancata fruizione non sia oggettivamente riconducibile alla volontà del dipendente. L’appello è stato accolto, la sentenza riformata e l’atto annullato, con compensazione delle spese in ragione della particolarità della causa.
Nota della Redazione
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