Accesso difensivo ai verbali ispettivi e interesse strumentale attuale (Cons. Stato n. 357 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accesso difensivo ai documenti formati nel corso dell’attività ispettiva del lavoro, la sussistenza dell’interesse ostensivo non può fondarsi su un generico riferimento a esigenze probatorie o difensive, ma richiede la prova di un nesso di strumentalità necessaria, concreto e attuale tra l’ostensione richiesta e la tutela di una specifica e individuata situazione giuridica. Tale nesso difetta quando sia incontestata la sopravvenuta impossibilità per il richiedente di adottare iniziative giudiziali a difesa dei propri interessi, per non avere tempestivamente impugnato i verbali di accertamento e disposizione. Il giudizio in materia di accesso è sostanzialmente diretto ad accertare il titolo all’ostensione alla luce dei parametri normativi, indipendentemente dalla correttezza delle ragioni addotte dall’amministrazione nel diniego, potendo il giudice negare l’accesso anche per motivi diversi da quelli indicati nel provvedimento.
Il Fatto
Nel corso del 2023 l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Teramo effettua una serie di ispezioni presso alcune strutture ove operano dipendenti di una ditta individuale, redigendo i relativi verbali. Seguono la notifica dei verbali unici di accertamento e notificazione, con contestazione della violazione di numerose disposizioni.
La ditta presenta nel maggio 2024 istanza di accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/1990, chiedendo copia delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso degli accessi. L’amministrazione nega l’accesso. Il TAR Abruzzo, con la sentenza impugnata, estromette il Ministero e ritiene la documentazione sottratta all’ostensione perché formata in attività ispettiva e coperta da riservatezza, rilevando inoltre l’assenza di un interesse specifico e la mancata impugnazione dei verbali. Propone appello la ditta.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ritiene assorbente la questione dell’interesse e conferma il rigetto. Dal verbale unico di accertamento del 29 novembre 2023 si evincono già i nominativi dei dipendenti sentiti e l’indicazione completa ed esaustiva delle irregolarità contestate ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004, donde non emerge ictu oculi la necessità di acquisire le dichiarazioni dei lavoratori.
Il Collegio condivide l’avviso del primo giudice sull’insussistenza di un interesse difensivo, data la mancata tempestiva impugnazione dei verbali di accertamento e disposizione. L’argomentazione era spendibile in giudizio anche se non contenuta nel preavviso di diniego ex art. 10-bis della legge n. 241/1990: il giudizio sull’accesso, pur atteggiandosi come impugnatorio, tende ad accertare il titolo all’ostensione alla luce dei parametri normativi, e il giudice può negarlo anche per motivi diversi da quelli addotti dall’amministrazione (tra le altre, Cons. Stato, sez. VI, n. 117 del 2011; sez. V, n. 1664 del 2020).
Alla stregua della giurisprudenza sull’accesso difensivo (Cons. Stato, sez. IV, n. 6881 del 2025; sez. VI, n. 5302 del 2025; sez. III, n. 1139 del 2024), non basta un generico riferimento a esigenze probatorie: occorre la prova di un nesso di strumentalità necessaria, concreto e attuale. Tale condizione difetta quando sia incontestata la sopravvenuta impossibilità di adottare iniziative giudiziali.
Non rileva la possibilità di impugnare davanti al giudice ordinario la futura ordinanza-ingiunzione: la sua adozione è solo eventuale, secondo la ratio dell’art. 14 del d.lgs. n. 124/2004, e sussiste ontologica separazione tra esercizio del potere di disposizione e sanzione, con la conseguenza che la mancata impugnazione del verbale preclude di rimetterne in discussione il contenuto (Cons. Stato, sez. III, n. 2778 del 2024). Infine, l’atteggiamento ondivago dell’amministrazione verso altri lavoratori non vale a fondare l’interesse qualificato. L’appello è respinto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.