Termine di impugnazione dell’aggiudicazione decorre dalla conoscenza del prodotto offerto (Cons. Stato n. 359 del 16.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti pubblici, il termine di trenta giorni per impugnare l’aggiudicazione decorre dalla pubblicazione del provvedimento e degli atti a questo allegati, per i vizi percepibili o già percepiti sulla base di tali atti. Non è necessaria, per il concorrente non aggiudicatario, un’ulteriore istanza di accesso ai documenti amministrativi per far decorrere il termine, quando la lesività dell’aggiudicazione sia ricavabile dagli atti già ostensibili. L’operatore economico del settore è in grado di conoscere le caratteristiche tecniche del prodotto offerto dal concorrente per la sola identificazione del nome commerciale, e quindi di percepire l’eventuale non conformità alle specifiche di gara. In tal caso l’eventuale accesso integra solo motivi aggiunti, senza slittare il dies a quo dell’impugnazione. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, cod. proc. amm. è manifestamente infondata e, prima ancora, non rilevante.

Il Fatto

Una stazione appaltante aggiudicava con delibera n. 41 del 30 gennaio 2025 il lotto n. 14 di una procedura per la fornitura di medicazioni speciali. La società seconda classificata, con istanza del 30 gennaio 2025, invitava l’amministrazione a riesaminare l’esito della gara e, il giorno successivo, presentava istanza di accesso agli atti, ottenendo la documentazione il 27 febbraio 2025. Il ricorso giurisdizionale era poi notificato il 13 marzo 2025.

La ricorrente contestava la mancata esclusione dell’aggiudicataria per asserita difformità del prodotto offerto dalle specifiche tecniche minime del Capitolato, nonché l’attribuzione del punteggio massimo. Il TAR Veneto, con sentenza n. 571 del 17 aprile 2025, dichiarava il ricorso irricevibile per tardività, ritenendo la piena conoscenza dei vizi già al momento della comunicazione dell’aggiudicazione. La soccombente proponeva appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’appello e conferma la declaratoria di irricevibilità. Osserva preliminarmente che è irrilevante stabilire se trovi applicazione l’art. 120 cod. proc. amm. nella versione anteriore o posteriore alle modifiche del d.lgs. n. 36 del 2023, poiché anche nel regime previgente la giurisprudenza, a partire da Cons. Stato, Ad. pl., n. 15 del 2020, aveva affermato l’immediata decorrenza del termine dalla pubblicazione dell’aggiudicazione e degli atti allegati, per i vizi percepiti o percepibili, senza necessità di ulteriore accesso.

Nel caso concreto, dagli atti pubblicati il 31 gennaio 2025 l’appellante era in grado di conoscere tipologia e nome commerciale del prodotto offerto dalla controinteressata, oltre ai punteggi assegnati per ciascun criterio. Essendo operatore del mercato di riferimento, e non un quisque de populo, doveva ritenersi in grado di conoscere le caratteristiche tecniche del prodotto e di coglierne l’eventuale difformità rispetto alla lex specialis, nonché di raffrontarlo con il proprio.

Il Collegio disattende le doglianze dell’appellante. Quanto all’inidoneità dei verbali, la percepibilità del vizio era ritraibile dal solo nome commerciale del prodotto, che identifica un prodotto e uno solo sul mercato; l’eventuale modifica delle schede tecniche non faceva venir meno l’immediata percepibilità, salva la possibilità di motivi aggiunti all’esito dell’accesso. L’istanza di autotutela del 30 gennaio 2025 costituisce conferma indiretta dell’immediata percepibilità dei vizi, per la quasi perfetta coincidenza tra le criticità denunciate e quelle poi dedotte in giudizio.

La Corte ritiene quindi la questione di legittimità costituzionale dell’art. 120, comma 2, cod. proc. amm., per preteso contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., manifestamente infondata e, prima ancora, non rilevante, avendo il TAR ritenuto provata la conoscenza dell’atto e della sua lesività in un momento anteriore all’accesso. Disattesa anche l’istanza di rimessione all’Adunanza plenaria, non registrandosi alcun contrasto dopo la decisione n. 15/2020. Respinto l’appello, la Corte esonera dall’esame dei motivi riproposti ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm. e compensa le spese, condannando l’appellante al pagamento di € 3.000,00 ai sensi dell’art. 13-ter disp. att. cod. proc. amm. per la tardiva istanza di superamento dei limiti dimensionali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *