Accesso difensivo del vicino confinante e interesse strumentale alla tutela petitoria (TAR Liguria n. 519 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso difensivo, l’interesse del proprietario confinante deve essere qualificato in modo particolarmente ampio. Il diritto all’ostensione degli atti dei procedimenti edilizi che interessano gli immobili vicini va riconosciuto ogni qualvolta vi sia la possibilità che l’esibizione documentale produca una qualche utilità, da valutarsi in astratto, per la tutela della situazione soggettiva dell’istante. La vicinitas non richiede la prova del nesso di strumentalità in termini di effettività ed attualità del pregiudizio, essendo sufficiente che la documentazione richiesta possa risultare utile all’attività defensiva. L’istanza che indichi gli estremi dei titoli edilizi richiesti non è generica, né la sua ammissibilità è esclusa dal mero riferimento ai contenziosi in atto.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di un immobile confinante, chiedevano al Comune di Zoagli di acquisire copia degli atti e dei documenti relativi agli interventi edilizi realizzati sul loggiato di proprietà del vicino, con il quale pendeva un contenzioso civilistico. L’istanza del 7 febbraio 2024 individuava puntualmente i procedimenti mediante gli estremi dei titoli edilizi conclusivi.

In assenza di riscontro, gli istanti proponevano ricorso ex art. 116 c.p.a., chiedendo l’annullamento del diniego tacito e l’ordine di esibizione, con nomina di un commissario ad acta in caso di inerzia. Il Comune non si costituiva. Il controinteressato eccepiva l’inammissibilità del ricorso per genericità dell’istanza e difetto di un interesse concreto e attuale all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta l’eccezione del controinteressato, secondo cui la vicinitas non sarebbe di per sé sufficiente a legittimare l’accesso in mancanza di prova del nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e le esigenze difensive. La tesi è che gli istanti avrebbero dovuto indicare gli effetti pregiudizievoli discendenti dagli atti richiesti.

Il Tribunale richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’interesse del proprietario confinante va qualificato in modo particolarmente ampio, con riconoscimento del diritto all’accesso ogni qualvolta l’ostensione documentale possa produrre una qualche utilità, da valutarsi in astratto, per la tutela della situazione soggettiva (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 7 aprile 2023, n. 3589).

Nel caso concreto, la parte ricorrente ha effettivamente specificato l’interesse sotteso all’istanza. La documentazione in atti comprova l’esistenza di un contenzioso inter partes, definito solo in sede possessoria, relativo ad una servitù di passaggio che, secondo il controinteressato, graverebbe sul loggiato dei ricorrenti. La conoscenza degli atti degli interventi edilizi sul confinante può quindi risultare utile all’attività difensiva nel giudizio petitorio.

Il mero riferimento ai “contenziosi in atto” non impediva di accertare il nesso di strumentalità: con esposto del 14 dicembre 2023 i legali degli istanti avevano chiesto al Comune di ordinare la sospensione dei lavori sul muro divisorio, al fine di ripristinare la pretesa servitù. Né può dirsi generica un’istanza che individui i procedimenti mediante gli estremi dei titoli edilizi. Non risulta allegata alcuna ragione di segretezza idonea a limitare o escludere l’accesso.

Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. Il Tribunale ordina al Comune di consentire l’accesso, mediante visione ed estrazione di copia, entro trenta giorni, nominando in caso di inerzia il Dirigente responsabile del Servizio Urbanistica della Regione Liguria quale commissario ad acta. Le spese seguono la soccombenza nel rapporto con il Comune e sono compensate con il controinteressato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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