Notifica a mezzo posta e onere di provare la permanenza dei requisiti (TAR Liguria n. 528 del 23.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza che il destinatario di una raccomandata abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento in uno spazio grafico diverso da quello a lui dedicato non determina incertezza assoluta sulla persona nei cui confronti la notificazione è stata eseguita. Se dall’avviso non risulta che il piego sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, legge n. 890 del 1982, deve ritenersi che ricevente e destinatario coincidano, con presunzione di conoscenza dell’atto ai sensi dell’art. 1335 cod. civ., superabile solo con querela di falso. L’eventuale nullità della notificazione costituisce vizio meramente formale e non esime l’interessato dall’onere di dimostrare la permanenza dei requisiti sostanziali richiesti per l’iscrizione.

Il Fatto

Il ricorrente impugna la determinazione con cui la Camera di Commercio ha disposto la sua cancellazione dall’apposita sezione del REA relativa ai soggetti esercenti l’attività di mediatore. Il provvedimento si fonda sulla mancata presentazione, mediante autocertificazione, della pratica di revisione in occasione della revisione dinamica quadriennale sulla permanenza dei requisiti, disciplinata dagli artt. 7 e 8 d.m. 26.10.2011.

Il ricorrente deduce un unico motivo, incentrato sull’eccesso di potere per carenza dei presupposti. Sostiene di non aver mai ricevuto la raccomandata contenente il sollecito e rileva che la firma apposta sull’avviso di ricevimento, per di più nello spazio riservato all’incaricato della distribuzione, non sarebbe a lui riconducibile. La mancata ricezione gli avrebbe impedito di presentare la pratica, come avrebbe fatto se la comunicazione fosse pervenuta. La Camera di Commercio si costituisce e controdeduce.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso. Dall’esame dell’avviso di ricevimento emergono due sottoscrizioni: una riconducibile al destinatario, l’altra all’agente notificatore, che ha attestato di aver consegnato il piego a mani del destinatario presso la sua residenza.

La collocazione della firma in uno spazio diverso da quello dedicato non incide sulla validità della notificazione. Il Tribunale applica il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 9962 del 2010: quando dall’avviso non risulti una consegna a soggetto diverso dal destinatario tra quelli indicati dall’art. 7, comma 2, legge n. 890 del 1982, ricevente e destinatario coincidono e opera la presunzione di conoscenza dell’art. 1335 cod. civ., superabile solo con querela di falso, qui non proposta.

Il Collegio aggiunge un argomento autonomo. Anche a voler ritenere nulla la notificazione, il vizio sarebbe meramente formale e avrebbe al più l’effetto di rimettere in termini il ricorrente per dimostrare la permanenza dei requisiti. Su questo terreno, però, la difesa è rimasta silente: nulla è dedotto in ordine alla effettiva sussistenza dei requisiti, tra cui la polizza R.C..

La mancata contestazione sostanziale consolida quindi la legittimità della cancellazione dall’apposita sezione del REA. Il ricorso è infondato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con condanna al pagamento di € 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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