Foglio di via per possesso di grimaldelli e truffa: pericolosità sociale sistemica (TAR Calabria n. 1370 del 07.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di allontanamento dal territorio di un Comune, adottato ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011, non richiede l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti già qualificati come reato. Il giudizio di pericolosità sociale può fondarsi su elementi di valenza indiziaria, purché valutati in chiave sistemica e non atomistica. Ai fini dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 159/2011 occorre desumere la commissione di reati lesivi della sicurezza o tranquillità pubblica e un comportamento che lasci presumere l’assiduità all’attività criminosa, non un episodio sporadico. La funzione del foglio di via obbligatorio è preventiva e anticipatoria della soglia di tutela, non retributiva né rieducativa.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Questore di Catanzaro ha disposto il suo allontanamento dal Comune di residenza per quattro anni, con contestuale rimpatrio, ai sensi dell’art. 2 d.lgs. n. 159/2011. L’amministrazione ha fondato la decisione sulla ritenuta pericolosità sociale del soggetto, desunta da precedenti penali e di polizia: una violazione per truffa, una guida in stato di ebbrezza e un deferimento per possesso di chiavi alterate o grimaldelli.
Il ricorrente ha dedotto l’illogicità e la violazione di legge per assenza degli elementi sintomatici della pericolosità, l’eccesso di potere per difetto di motivazione in ragione della risalenza dei fatti e della pendenza di un giudizio, la non significatività dei precedenti di polizia richiamati e il difetto di motivazione rispetto alle fattispecie dell’art. 1 lett. b) d.lgs. n. 159/2011. Il Ministero dell’Interno si è costituito formalmente. All’udienza del 18 giugno 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio tratta congiuntamente i motivi per la loro interconnessione e respinge integralmente il ricorso. Muove dall’art. 1 d.lgs. n. 159/2011, che individua i destinatari dei provvedimenti del capo, e applica al caso la lett. c), relativa a chi, per il proprio comportamento, deve ritenersi dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.
Il Tribunale richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui l’intervento dell’autorità di Pubblica Sicurezza ha finalità preventiva: l’esercizio del potere non presuppone l’accertamento della responsabilità penale né l’esistenza di fatti configurabili come reato, potendo il giudizio di pericolosità basarsi su elementi anche di valenza indiziaria. Il precedente citato è TAR Lazio Roma, sez. I ter, n. 11403 del 2024, che a sua volta richiama Cassazione Penale, sez. VI, n. 32903 del 2021.
Il Collegio precisa però la soglia applicativa della fattispecie: dagli elementi di fatto deve desumersi, da un lato, la commissione di reati lesivi o pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica; dall’altro, comportamenti che lascino presumere il dedicarsi con assiduità a una certa attività, come impone l’aggettivo “dedito”. I fatti criminosi devono quindi esprimere un carattere non occasionale o sporadico dell’attività criminosa.
Calando il criterio nel caso concreto, il Tribunale osserva che la Questura non ha operato in logica atomistica ma sistemica, valutando complessivamente i precedenti penali e di polizia. Tra essi spiccano la truffa e il possesso di chiavi alterate o grimaldelli. La sussistenza di fatti suscettibili di arrecare pregiudizio al patrimonio, indipendentemente dall’esito del processo penale, è ritenuta sufficiente a fondare in modo logico il giudizio di pericolosità per la sicurezza pubblica.
Quanto alla dedotta risalenza dei fatti, il Collegio ribadisce che il foglio di via non ha funzione retributiva né rieducativa, bensì preventiva, volta a scongiurare il rischio di offese ai beni tutelati. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese in ragione delle peculiarità della fattispecie e delle difese della parte resistente.
Nota della Redazione
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