Accesso documentale e carenza originaria di interesse: inammissibile il ricorso sul fermo (TAR Campania n. 5482 del 01.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso volto all’accertamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi è inammissibile quando la documentazione richiesta sia già entrata nella sfera di conoscenza del richiedente in un momento anteriore alla proposizione del ricorso. In tal caso il presupposto della domanda ostensiva — legittimazione e interesse ad agire — è venuto meno ab origine e difetta la condizione dell’azione prevista dall’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amministrativo. Il soddisfacimento della pretesa conoscitiva preclude lo scrutinio nel merito, anche se la domanda non era esplicitamente menzionata nel ricorso introduttivo, purché il fatto risulti allegato e comprovato dall’Amministrazione e riconosciuto dal ricorrente. La valutazione del giudice amministrativo investe la messa a disposizione della documentazione, non l’idoneità probatoria delle modalità con cui l’Amministrazione ha documentato la ricezione degli atti.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un veicolo classificato autocarro, apprendeva tramite un’ispezione al PRA dell’iscrizione, risalente al 2 gennaio 2024, di un fermo amministrativo per un importo di euro 5.236,00 su richiesta del Comune. Deduceva di non aver mai ricevuto la notifica degli atti presupposti e, per verificare la regolarità del procedimento ed esercitare le proprie difese, presentava il 19 marzo 2026 istanza di accesso documentale ex legge n. 241/1990, chiedendo l’ostensione del provvedimento di fermo, del preavviso, delle cartelle o ingiunzioni, degli avvisi di accertamento, delle relate di notifica e di ogni ulteriore atto del procedimento.
Di fronte al silenzio dell’Amministrazione la società ricorreva al TAR. Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità o l’improcedibilità, avendo già messo in disponibilità della ricorrente la documentazione richiesta prima della proposizione del ricorso. La causa veniva trattenuta per la decisione all’esito della camera di consiglio del 22 luglio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che i documenti fondanti la pretesa creditoria erano già stati posti nella disponibilità della ricorrente. L’avviso di accertamento esecutivo per omesso versamento TARI relativo all’anno d’imposta 2015 era stato notificato il 31/12/2020; quello relativo al 2016 il 7/12/2021; il preavviso di fermo amministrativo il 13/4/2023. Tali atti erano stati oggetto di una precedente domanda di accesso dell’8 gennaio 2025 e integralmente esibiti dal Comune il 13/01/2025. La loro conoscenza era stata riconosciuta dalla stessa società nelle successive istanze di annullamento e rateizzazione del 24 gennaio e 6 febbraio 2025.
Da ciò deriva che, per i documenti costitutivi della pretesa, il presupposto della domanda ostensiva è venuto meno in un momento anteriore alla notificazione del ricorso. Il difetto di legittimazione e interesse ad agire è quindi originario.
Anche la richiesta di ostensione del provvedimento di fermo è inammissibile. Il procedimento scandito dall’art. 86 d.P.R. n. 602/1973 contempla la preventiva comunicazione del preavviso di fermo e dei precedenti accertamenti; l’inutile decorso del termine abilita l’iscrizione nei registri mobiliari a prescindere dall’esistenza di un’espressa determinazione provvedimentale. In ogni caso, gli estremi del fermo erano entrati nella sfera di conoscenza della ricorrente tramite l’ispezione PRA effettuata di propria iniziativa.
Il Collegio giudica generici e perciò inammissibili i rilievi sulla inidoneità probatoria delle copie e sulla mancata prova della loro corrispondenza agli atti notificati. La documentazione versata comprende le ricevute di accettazione e di consegna attestanti le notifiche. Il giudizio ha ad oggetto l’accesso e non l’idoneità delle modalità con cui l’Amministrazione ha documentato la ricezione degli atti. Spettava all’istante, destinatario delle notifiche, fornire almeno un principio di prova contrario sul diverso contenuto degli atti, evenienza neppure allegata.
La carenza di interesse ab origine priva il ricorso della condizione dell’azione e ne impone la declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), cod. proc. amministrativo. Le peculiarità della controversia giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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