Ottemperanza e termine dilatorio di 120 giorni sui crediti della carta docente (TAR Lombardia n. 372 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. il titolo giudiziale passato in giudicato ha valore ed efficacia di giudicato quanto all’an debeatur, ma l’ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito: essa ne consente solo il soddisfacimento. L’esatta dimensione del credito discende dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, sicché i conteggi prodotti dal creditore, quanto a capitale residuo e interessi, non sono definitivamente vincolanti per l’Amministrazione. Il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e deve essere decorso perché l’azione esecutiva possa essere avviata. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è dovuta quando la misura richiesta appaia manifestamente iniqua e sproporzionata.

Il Fatto

Il Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 322/2024, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere alla ricorrente, a titolo di carta docente per quattro anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma complessiva di euro 2.000,00. Il titolo è passato in giudicato per mancata impugnazione ed è stato notificato all’Amministrazione in data 2 ottobre 2024.

Poiché l’Amministrazione non ha adempiuto, la creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di conformazione al giudicato, la fissazione della penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese con distrazione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che la pretesa è sorretta da idonea documentazione e non è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore. Il titolo ha valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

Il Tribunale precisa però che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto. La sua funzione è solo quella di consentire il soddisfacimento del diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne deriva che l’entità delle somme calcolata dalla ricorrente non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione: per il capitale residuo e gli interessi andrà verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge, con richiamo agli artt. 1283 e ss. cod. civ.

Il Collegio accerta il decorso del termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30. Tale intervallo, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, deve essere spirato prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

Il ricorso è dunque accolto: è dichiarata l’inottemperanza e assegnato all’Ente un termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme indicate nel titolo, dedotti i versamenti effettuati, degli accessori di legge e degli oneri di registrazione, spese di esame, copia e notificazione. Non sono invece dovute le somme richieste a titolo di penalità di mora, perché la misura appare manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di inutile decorso del termine è nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, che assumerà le funzioni solo se investito dal creditore con propria istanza; l’attività rientra nei suoi compiti istituzionali, senza compenso.

Le spese del giudizio sono poste a carico dell’Amministrazione, non essendo controverso l’inadempimento al momento della proposizione del ricorso, e distratte in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e degli artt. 26 e 39 c.p.a.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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