Reato ostativo e valutazione concreta di pericolosità nel rinnovo del permesso (C.G.A.R.S. n. 248 del 29.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui annoverava tra le cause automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno la condanna definitiva per il reato di cui all’art. 474, secondo comma, cod. pen., l’amministrazione non può respingere l’istanza sulla sola base della condanna. Il potere-dovere di valutazione in concreto della pericolosità sociale dello straniero torna in capo all’autorità competente. Il diniego fondato su un mero automatismo è illegittimo e resta soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina straniera, aveva chiesto alla Questura di Palermo il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. Il Questore aveva respinto l’istanza richiamando l’art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 286/1998 e il carattere ostativo di una condanna definitiva riportata per i reati di cui agli artt. 517 e 474 cod. pen., con conseguente invito a lasciare il territorio nazionale.
Il TAR Sicilia, con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., aveva respinto il ricorso sul presupposto che, in presenza di reati ostativi, la valutazione di pericolosità sociale fosse già compiuta a monte dal legislatore. L’interessata ha proposto appello, deducendo anche vizi di notificazione e l’assenza di una valutazione in concreto della propria situazione personale. Nelle more del giudizio è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 5 maggio 2023.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sulla sopravvenienza costituzionale. La Corte costituzionale n. 88 del 2023 ha dichiarato l’illegittimità del combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui ricomprendeva tra le ipotesi di condanna automaticamente ostative anche quella definitiva per il reato di cui all’art. 474, secondo comma, cod. pen., senza prevedere che l’autorità verificasse in concreto la pericolosità sociale del richiedente.
La Consulta ha ritenuto la previsione contraria ai principi di proporzionalità e ragionevolezza: la forbice edittale del reato in questione non giustifica l’automatismo, e l’interesse dello Stato alla sicurezza non subisce pregiudizio dalla sola circostanza che l’amministrazione operi un apprezzamento concreto della situazione personale dell’interessato, soggetto all’eventuale sindacato del giudice.
Il Collegio verifica quindi il presupposto della sentenza appellata. Emerge per tabulas che il diniego si fondava esclusivamente sul carattere ostativo della condanna passata in giudicato, come si legge nella motivazione del provvedimento del Questore. Il TAR aveva aderito all’orientamento precedente alla pronuncia della Consulta, per il quale la valutazione della pericolosità era stata fatta a monte dal legislatore.
Queste conclusioni meritano riforma. La censura dell’appellante è fondata nella parte in cui deduce l’impossibilità di reiezione dell’istanza sulla base di un mero automatismo conseguente alla condanna definitiva, essendo in ogni caso necessaria una valutazione in concreto della pericolosità. L’appello è quindi accolto.
Ne deriva l’obbligo per la Questura di Palermo di riesaminare l’istanza, valutando in concreto la pericolosità sociale e operando il bilanciamento tra gli interessi opposti, con adeguata motivazione, secondo il richiamato Cons. Stato, sez. III, n. 9230 del 25 ottobre 2023. Le spese del doppio grado sono compensate per la novità della sopravvenienza normativa.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci