Accesso documentale e interesse a ricorrere quando l’amministrazione ostende gli atti (Cons. Stato n. 7103 del 25.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio in materia di accesso documentale, disciplinato dagli artt. 22 e ss. l. n. 241 del 1990, l’interesse a ricorrere costituisce condizione dell’azione che deve persistere fino alla decisione ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato del processo. La sopravvenuta ostensione degli atti richiesti rende certa e definitiva l’inutilità della pronuncia e impone la declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. In sede di appello tale statuizione comporta l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, non essendo necessaria una regressione processuale contraria al principio di economicità. Resta fermo che l’accesso documentale ha ad oggetto solo documenti già formati e in possesso dell’amministrazione, e non può implicare un’attività di elaborazione di dati.

Il Fatto

La ricorrente presentava al Comune un’istanza di accesso documentale relativa alla documentazione di una contestazione per superamento dei limiti di velocità, comprensiva di atti sull’installazione della segnaletica, dei rilievi fotografici, della strumentazione di rilevazione e della mappa della segnaletica prescrizionale.

Recatasi presso l’ufficio con un soggetto delegato, si vedeva impedire l’esame dei documenti e lasciava i locali. Adiva quindi il TAR Abruzzo, ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm., deducendo la violazione degli artt. 22, 24 e 25 l. n. 241 del 1990 e dell’art. 7, comma 5, d.P.R. n. 184/2006. Il primo giudice dichiarava il ricorso inammissibile per carenza di interesse, valorizzando la memoria e la documentazione depositate dal Comune fuori termine.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il profilo processuale. Nei giudizi di accesso si applica il rito camerale, con il dimezzamento di tutti i termini processuali ai sensi degli artt. 73, comma 1, e 87, comma 3, cod. proc. amm., esteso al grado di appello dall’art. 116, comma 5, cod. proc. amm. Il termine per il deposito di memorie e documenti ha carattere perentorio, perché espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a tutela del contraddittorio. Richiamando Cons. Stato, Sez. VI, n. 5302 del 2025, la Corte rileva che il primo giudice non poteva fondare la decisione su atti tardivamente depositati senza assegnare un termine a difesa. La memoria del Comune depositata in appello va pertanto considerata tamquam non esset.

Ciononostante, il Collegio esclude la rimessione al primo giudice. L’interesse a ricorrere, la cui carenza è rilevabile d’ufficio, deve persistere per tutto il giudizio. L’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. impone la declaratoria di improcedibilità quando sopravvenga il difetto di interesse. Nel caso concreto il fatto nuovo è costituito dall’ostensione documentale comunque avvenuta in prime cure, circostanza che rende certa e definitiva l’inutilità della pronuncia.

La Corte precisa i limiti dell’accesso documentale. Richiamando Cons. Stato, Sez. V, n. 1255 del 2025 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 5953 del 2019, ribadisce che l’istanza può riguardare solo documenti già formati e in possesso dell’amministrazione, senza imporre attività di indagine o elaborazione. La parte dell’istanza relativa a documenti non precostituiti era quindi inammissibile.

Quanto al titolo di proprietà della strumentazione, la Corte rileva che dalla documentazione prodotta emerge la proprietà della società indicata. La deduzione sul punto è inoltre nuova e incontra il divieto dello ius novorum di cui all’art. 104, comma 1, cod. proc. amm. Non ricorrono dunque i presupposti per l’accoglimento dell’appello.

Il ricorso di primo grado va dichiarato improcedibile e la sentenza impugnata annullata senza rinvio, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, Sez. IV, n. 5454 del 2013. La Corte compensa integralmente le spese del doppio grado, ravvisando eccezionali ragioni nel comportamento delle parti e nella parziale inammissibilità dell’istanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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