Potere comunale di rimozione dei manifesti lesivi della dignità della donna (Cons. Stato n. 7101 del 25.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il Comune può adottare un regolamento che stabilisca limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione a esigenze di pubblico interesse, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 507/1993, e tale potere non è circoscritto alla sola comunicazione commerciale, ma investe ogni messaggio veicolato tramite gli impianti pubblicitari, compresi quelli di contenuto sociale. Il controllo sul contenuto del messaggio trova un riferimento nell’art. 23, comma 4-bis, cod. strada, espressione di un indirizzo dell’ordinamento volto a escludere la pubblicità lesiva delle libertà individuali e dei diritti civili. La libertà di espressione, anche quando si avvale del mezzo pubblicitario, incontra i limiti della continenza espressiva e del rispetto dei diritti di pari rango costituzionale, sicché i messaggi di sensibilizzazione non possono colpevolizzare chi non aderisce all’appello. Il sindacato di legittimità resta sulla motivazione del provvedimento, che deve esplicitare in concreto le ragioni della ritenuta pregiudizialità del contenuto.

Il Fatto

La controversia riguarda la rimozione di manifesti affissi da un’associazione tramite il servizio pubblico delle affissioni. Il manifesto recava l’immagine di un feto e la dicitura “Potere alle donne? Facciamole nascere. # 8 marzo“.

Il Comune dispose la rimozione ritenendo il messaggio offensivo della libertà della donna all’interruzione volontaria di gravidanza e lesivo della sua dignità, in contrasto con l’art. 12-bis del Regolamento comunale sulla pubblicità. L’associazione diffidò l’amministrazione a ripristinare l’affissione; il Comune confermò la propria posizione. Il TAR Lazio respinse il ricorso con la sentenza n. 18146/2023. L’associazione propose appello, censurando l’ambito applicativo della norma regolamentare, la nozione di offesa alla dignità, l’interpretazione del messaggio e l’applicabilità della legge sulla stampa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina preliminarmente la censura sulla competenza del Comune. L’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 507/1993 consente all’ente locale di stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione a esigenze di pubblico interesse. Il potere non è limitato alla comunicazione commerciale, ma investe ogni tipo di comunicazione pubblicitaria destinata a veicolare messaggi di contenuto vario, compresi quelli volti a sensibilizzare il pubblico su temi di interesse sociale (Cons. Stato, Sez. V, n. 362 del 2025). Con l’art. 12-bis il Comune ha esercitato proprio tale potere.

Quanto alla nozione di offesa, la Corte ritiene non conferenti le argomentazioni dell’appellante: la questione reale è che i messaggi di sensibilizzazione non possono ricorrere a richiami idonei a ingenerare allarmismi, sentimenti di paura o grave turbamento, né colpevolizzare chi non intende aderire all’appello. L’amministrazione ha dato conto della valutazione di offensività e il potere, teleologicamente vincolato, non risulta deviato. La motivazione del provvedimento appare coerente con l’interesse pubblico perseguito.

Sul messaggio e sulla legge sulla stampa, il Collegio richiama la sentenza n. 5930 del 2024 della Sezione VII, ove si sottolinea che la libertà di espressione, comportando doveri e responsabilità, può essere sottoposta a restrizioni necessarie a proteggere i diritti altrui. La manifestazione del pensiero che si avvale del mezzo pubblicitario incontra i limiti della continenza espressiva e dei principi di prudenza e precauzione, evitando impatti sulla sensibilità dei fruitori. Richiamata anche Cons. Stato, Sez. V, n. 2327 del 2019, sul rilievo della continenza nell’accesso al servizio di affissioni.

La censura sull’omessa pronuncia è respinta: l’omessa statuizione del giudice di primo grado è deducibile ai sensi dell’art. 112 c.p.c., ma va accertata sulla motivazione nel suo complesso e sussiste solo se il punto controverso non è stato esaminato, ipotesi esclusa quando la decisione di segno contrario risulta implicita (Cons. Stato, Sez. III, n. 3422 del 2020; Cons. Stato, Sez. V, n. 2821 del 2024).

L’appello è pertanto respinto e la sentenza confermata. Le spese sono compensate in ragione delle difficoltà di accertamento della vicenda fattuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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