Accesso documentale difensivo: improcedibilità parziale e limiti delle banche dati (TAR Molise n. 398 del 27.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso documentale difensivo ex art. 24 della legge n. 241/1990 è soggetto alla regola generale secondo cui, una volta soddisfatta in corso di giudizio la pretesa ostensiva, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse per la parte corrispondente. Il diniego parziale opposto dall’amministrazione finanziaria è legittimo quando le informazioni richieste siano reperibili secondo le specifiche disposizioni di settore che regolano l’accesso alle banche dati e ai pubblici registri, restando estranea a tali dati la disciplina dell’accesso documentale. In difetto di puntuali censure avverso le reiterate motivazioni dell’ente, il ricorso per la parte residua va respinto. La parziale soccombenza e il soddisfacimento tardivo giustificano la compensazione delle spese nella misura del 50 per cento e la condanna della resistente per la restante quota.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un credito accertato con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma nei confronti di una società in liquidazione, presentava all’Agenzia delle Entrate una istanza di accesso volta a ottenere l’elenco degli atti del registro, i contratti di locazione, i beni immobili e mobili, nonché i prospetti dei rapporti finanziari riconducibili alla debitrice.

L’Agenzia dapprima qualificava la richiesta come esplorativa e inammissibile, poi avviava il procedimento notiziandone la controinteressata, senza però dare seguito all’ostensione. Il richiedente impugnava il diniego tacito, quello espresso e il silenzio-rigetto, chiedendo anche l’accertamento dell’obbligo di provvedere e del proprio diritto di accesso, invocando i principi dell’Adunanza Plenaria n. 19/2020.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene anzitutto il ricorso ammissibile. Sia l’atto del 10 aprile sia quello del 16 aprile costituivano, nella sostanza, provvedimenti deneganti l’accesso richiesto l’8 aprile, con la conseguente possibilità della loro impugnativa.

Nel merito, la pretesa ostensiva ha trovato parziale soddisfazione in pendenza del giudizio. La nota del 6 maggio dell’Ufficio Territoriale, trasmessa il 10 maggio, e la successiva comunicazione del 27 novembre della Direzione regionale hanno fornito il prospetto aggiornato dei rapporti finanziari, la cui completezza è rimasta indiscussa. La nota del 14 maggio ha fornito altresì il prospetto degli atti del Registro. Da qui l’improcedibilità parziale per sopravvenuta carenza d’interesse.

Per la parte residua il ricorso è respinto. L’Agenzia ha reiteratamente chiarito che le informazioni ipotecarie e catastali restano soggette alle modalità di accesso previste dalla normativa di settore, presso gli uffici competenti o per via telematica, e che i dati del P.R.A. e delle Capitanerie di Porto vanno richiesti ai relativi enti. Tali indicazioni trovano fondamento nell’art. 15, commi 6 e 9, del provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 280693/2020, secondo cui restano ferme le particolari disposizioni di settore e la consultazione dei registri immobiliari è regolata dalle specifiche disposizioni.

Il ricorrente non ha veicolato alcuna specifica contestazione di siffatta motivazione. In difetto di puntuali censure, il diniego parziale non può essere sindacato nel merito e la domanda va rigettata.

Sul piano delle spese, il Collegio compensa nella misura del 50 per cento e liquida la restante quota a carico dell’Agenzia, che ha dato corso all’accesso soltanto dopo il deposito del ricorso, con condanna in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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