Sei scatti stipendiali: nessuna decadenza per tardiva domanda di quiescenza (TAR Marche n. 855 del 04.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, secondo periodo, del D.L. n. 387/1987 per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non è perentorio e al suo superamento la norma non ricollega alcuna decadenza. Il rinvio alle condizioni anagrafiche e previdenziali che devono sussistere al momento della cessazione dal servizio attiene allo status soggettivo dell’interessato, non agli oneri procedimentali di acquisizione del beneficio. L’ambiguità della disposizione impedisce di far discendere conseguenze decadenziali dal mancato rispetto del termine. Nel processo amministrativo la prescrizione non è rilevabile d’ufficio e l’eccezione richiede la prova del dies a quo, che va individuato nell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche per la natura interruttiva del riconoscimento del debito connessa al pagamento rateale.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato con la qualifica di revisore capo, ha cessato dal servizio per dimissioni volontarie dopo aver maturato l’età anagrafica di cinquantacinque anni e trentasei anni di servizio utile. Ha chiesto il riconoscimento del diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del D.L. n. 387/1987 e dall’art. 21 della legge n. 232/1990, con inclusione nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita, oltre interessi e rivalutazione.

L’INPS ha respinto la pretesa con atti impliciti e, costituendosi, ha eccepito la decadenza per il tardivo inoltro della domanda di collocamento in quiescenza e la prescrizione del diritto. La controversia è giunta al giudizio amministrativo con ricorso proposto nella Regione Marche, circostanza che ha fondato la competenza del Tribunale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina per prima l’eccezione di decadenza. La disposizione invocata dall’Istituto non qualifica il termine come perentorio e non collega al suo superamento alcuna conseguenza sanzionatoria. Il richiamo alle condizioni che devono sussistere al momento della cessazione dal servizio, osserva il Tribunale, allude allo status soggettivo del dipendente sul piano anagrafico e previdenziale, non agli adempimenti procedimentali necessari per acquisire il beneficio.

A sostegno di questa lettura il Collegio richiama Cons. Stato, Sez. II, n. 2984 del 23.03.2023, Cons. Stato, Sez. III, n. 1231 del 22.02.2019 e TAR Lazio, Sez. V, n. 15770 del 09.08.2024. Aggiunge un argomento autonomo: proprio l’ambiguità del dato normativo, evidenziata dalle incertezze interpretative, non consente di ricavare dalla violazione del termine una decadenza, che presuppone invece presupposti chiari e perspicui.

Quanto alla prescrizione, il Tribunale condivide l’orientamento secondo cui il termine decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, anche in ragione della natura interruttiva del riconoscimento del debito connessa al pagamento rateale del dovuto. Richiama sul punto Cons. Stato, Sez. II, n. 3807 del 26.04.2024 e TAR Campania, Napoli, Sez. VI, n. 2875 del 30.04.2024.

L’INPS non ha prodotto alcun conteggio distinto per ciascun interessato e ha così omesso di assolvere il proprio onere probatorio. Nel processo amministrativo, in forza dell’art. 2938 cod. civ., la prescrizione non è rilevabile d’ufficio. L’eccezione resta quindi non provata.

Le ragioni del diniego coincidono con quelle poste a fondamento dell’eccezione di decadenza, già superata. Il ricorso è accolto e il diritto del ricorrente ai benefici economici dell’art. 6-bis viene dichiarato, con obbligo per l’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo nella base di calcolo i sei scatti. Sulle somme maturano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e dell’art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese sono compensate, in considerazione dell’originario contrasto giurisprudenziale sulla materia, ferma restando la ripetizione del contributo unificato in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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