SCIA in sanatoria non produce silenzio assenso e blocca la demolizione (TAR Sicilia n. 3557 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La SCIA in sanatoria presentata ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 non è assistita da alcun silenzio significativo: il mancato riscontro dell’Amministrazione integra silenzio-inadempimento e non silenzio-rigetto. Ne consegue che, in pendenza del relativo procedimento, è illegittima l’ordinanza di demolizione adottata senza preventiva pronuncia espressa sull’istanza, essendo l’ente tenuto a determinarsi sulla stessa prima di irrogare le sanzioni definitive. L’Amministrazione non può riqualificare l’istanza come proposta ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 per applicare la regola del silenzio-rigetto, dovendo invece svolgere un’istruttoria conforme alla richiesta e motivare in modo coerente con essa. Le ragioni addotte solo in giudizio sono tardive e non possono integrare la motivazione del provvedimento impugnato, in violazione del divieto di motivazione postuma.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di un immobile nel Comune di Catania, presentavano nel settembre 2023 una CILA per la manutenzione dell’unità immobiliare. Eseguiti alcuni lavori in difformità, nel dicembre 2024 depositavano una SCIA in sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, corredata da elaborati progettuali e relazione asseverata, sostenendo la precarietà delle opere e l’assenza di rilevante aumento volumetrico.

Nel marzo 2025 il Comune ingiungeva la demolizione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi, con avvertimento dell’applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. I proprietari impugnavano la determina, lamentando che il provvedimento era stato adottato nonostante la sanatoria già proposta e senza alcuna valutazione della stessa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene il ricorso fondato nei limiti della motivazione. Risulta in atti che i ricorrenti avevano depositato una SCIA in sanatoria ex art. 37 del d.P.R. n. 380/2001, sul presupposto della regolarizzabilità degli interventi tramite segnalazione certificata. La norma, osserva il TAR, non prevede alcuna ipotesi di silenzio significativo: il mancato riscontro va qualificato come silenzio-inadempimento, secondo l’indirizzo di Cons. Stato, Sez. VII, 14/07/2025, n. 6169.

Il procedimento avviato con la SCIA deve quindi considerarsi ancora pendente, non avendolo il Comune definito con provvedimento espresso come imposto dall’art. 2 della legge n. 241/1990. Sussisteva pertanto un ostacolo all’adozione del provvedimento ablatorio, che non contiene alcun riferimento all’istanza di sanatoria e appare viziato per travisamento dei fatti e difetto di motivazione.

Il TAR richiama l’indirizzo consolidato secondo cui, presentata un’istanza di concessione in sanatoria o condono, in assenza di preventiva determinazione e in pendenza del procedimento, è illegittimo il provvedimento sanzionatorio repressivo (T.A.R. Campania – Salerno, Sez. II, 17/10/2024, n. 1921; Cons. giust. amm. Sicilia, 16/10/2023, n. 681; Cons. Stato, Sez. II, 20/02/2023, n. 1708). La preventiva valutazione preserva le garanzie partecipative e scongiura il rischio che opere potenzialmente sanabili vengano demolite, vanificando la normativa di favore.

Le considerazioni svolte dal Comune in giudizio sono tardive: avrebbero dovuto confluire nella motivazione di un provvedimento espresso e non possono integrare quella dell’atto impugnato, per il divieto di motivazione postuma. Quanto all’eccezione di riqualificazione dell’istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, il Collegio esclude che l’Amministrazione possa applicare la regola del silenzio-rigetto a un’istanza proposta ex art. 37, producendo un inammissibile effetto sorpresa e ledendo i canoni di correttezza e leale collaborazione (T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. V, 9 luglio 2025, n. 2191).

Il provvedimento demolitorio è dunque annullato, fatti salvi i successivi atti dell’Amministrazione; restano assorbite le censure di merito, rispetto alle quali operano poteri non ancora esercitati, con applicazione del divieto di cui all’art. 34, secondo comma, c.p.a.. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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