Inserimento con riserva negli elenchi aggiuntivi GPS dei docenti abilitati all’estero (TAR Sardegna n. 201 del 11.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’iscrizione negli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia deve essere consentita, anche con riserva di accertamento del titolo, a coloro che hanno conseguito all’estero il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il termine previsto ovvero hanno presentato, entro lo stesso termine, la domanda di riconoscimento ai sensi del d.lgs. n. 206/2007. L’O.M. n. 60/2020 costituisce la base normativa di portata generale ed esaustiva della procedura di formazione delle graduatorie, con la conseguenza della sua unitaria applicazione tanto alle graduatorie originarie quanto ai successivi elenchi aggiuntivi. Il D.M. n. 51/2021, adottato in applicazione dell’art. 10 della stessa ordinanza, non detta disposizioni interpretabili nel senso di escludere l’ammissione con riserva dei candidati abilitati all’estero. Nel medesimo solco si colloca l’art. 59, comma 4, del d.l. n. 73/2021, che riconosce la facoltà di iscrizione con riserva negli elenchi aggiuntivi. È pertanto illegittima l’estromissione del docente dalle graduatorie.
Il Fatto
Il ricorrente, docente precario, ha conseguito in Romania un titolo di abilitazione all’insegnamento e ha presentato al Ministero dell’Istruzione la domanda di riconoscimento del titolo estero. Con istanza del 16.07.2021, ai sensi dell’O.M. n. 60/2020 e del D.M. n. 50/2021, ha chiesto l’inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze di Cagliari, in prima fascia aggiuntiva, per la classe di concorso A030.
L’Ufficio Scolastico Provinciale non lo ha inserito, rilevando che il titolo conseguito all’estero non era stato riconosciuto entro il 31.07.2021. L’istanza di autotutela del 10 agosto 2021 è rimasta senza esito. Il docente ha quindi impugnato il depennamento, il decreto di pubblicazione delle graduatorie n. 480 del 30.08.2021 e, in via cautelativa, il D.M. n. 51/2021 e gli atti connessi, chiedendo anche la condanna dell’Amministrazione all’adozione dei provvedimenti utili.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dall’Avvocatura, che aveva indicato il TAR Lazio per l’impugnazione del decreto ministeriale. Il gravame è incentrato sulle determinazioni dell’Ufficio Scolastico Regionale e sul correlato decreto di pubblicazione: l’impugnazione del D.M. n. 51/2021 è proposta in via meramente cautelativa. La competenza è stata peraltro trattenuta in sede cautelare, prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato, e la decisione sulla competenza, anche implicita, vincola il merito.
Nel merito il ricorso è fondato. Sono incontestati il conseguimento del titolo in Romania entro il 31 luglio 2021 e la presentazione della domanda di riconoscimento. L’art. 7, comma 4, lett. e), O.M. n. 60/2020 prevede espressamente che chi ha conseguito il titolo all’estero, ma ne è ancora sprovvisto del riconoscimento, dichiari di aver presentato la relativa domanda per poter essere iscritto con riserva di riconoscimento del titolo.
Il D.M. n. 51/2021 ha istituito gli elenchi aggiuntivi e, all’art. 1, ha esteso la disciplina ai titoli conseguiti all’estero riconosciuti in Italia, operando un espresso rinvio, per quanto non previsto, alle disposizioni dell’O.M. n. 60/2020. Da qui la conclusione del Collegio: l’iscrizione agli elenchi aggiuntivi va consentita, anche con riserva, a chi ha conseguito il titolo entro il termine o ha presentato domanda di riconoscimento.
Il Tribunale richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale (TAR Lazio n. 3321 del 2024 e n. 1237 del 2024) e osserva che l’ordinanza ministeriale costituisce la base normativa di portata generale ed esaustiva, con necessità di unitaria applicazione alle graduatorie originarie e agli elenchi aggiuntivi. Nel medesimo solco si colloca l’art. 59, comma 4, del d.l. n. 73/2021, che ammette l’iscrizione con riserva negli elenchi aggiuntivi. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e l’illegittimità dell’estromissione, con compensazione integrale delle spese di lite.
Nota della Redazione
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