Vendita gas attività pubblico interesse obbliga accesso documentale (TAR Calabria n. 1676 del 27.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
Tra i soggetti tenuti agli obblighi ostensivi di cui all’art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241 rientrano anche i soggetti di diritto privato, limitatamente all’attività di pubblico interesse da essi svolta. Il venditore di gas naturale ai clienti finali, ancorché operi in regime di libero mercato con forma societaria e finalità lucrativa, persegue finalità pubblicistiche di soddisfacimento di bisogni generali della collettività e assume la qualifica di gestore di pubblico servizio. Ne consegue il radicamento della giurisdizione amministrativa sulla domanda di accesso e l’assoggettamento del medesimo operatore alla normativa ostensiva. In materia di competenza territoriale, il criterio dell’efficacia radica la competenza del Tribunale amministrativo regionale nel luogo in cui il rapporto spiega i propri effetti, a prescindere dalla sede legale della società resistente.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di utenze di fornitura di gas naturale site in comuni della Calabria, riferisce di essere stato segnalato come insolvente per corrispettivi inerenti la somministrazione presso la propria abitazione, ancorché detti importi fossero riferiti a un diverso immobile, non di sua proprietà esclusiva e in locazione a terzi. Dopo aver sostenuto di avere comunque pagato quanto richiesto, ha presentato istanza di accesso agli atti per ottenere copia dei contratti di utenza e delle relative bollette, necessarie per far valere le proprie ragioni.

Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza, il ricorrente ha proposto ricorso innanzi al TAR Calabria chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna della società alla esibizione della documentazione ex art. 116 c.p.a.. La società resistente si è costituita eccependo il difetto di giurisdizione, il difetto di competenza territoriale e, nel merito, l’insussistenza di obblighi ostensivi in capo a un operatore puramente privato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione, fondata dalla resistente sulla pretesa natura privatistica del rapporto di vendita del gas. Il giudice ritiene l’eccezione infondata: nella nozione di pubblica amministrazione rilevante ai fini ostensivi rientrano anche i soggetti di diritto privato, limitatamente all’attività di pubblico interesse, e tra i documenti amministrativi vanno ricompresi gli atti concernenti tale attività, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della disciplina sostanziale.

Il percorso argomentativo si fonda sul rilievo che la società è titolare del servizio di vendita del gas, sia pure in regime di libero mercato, e stipula in tale veste i contratti di fornitura con gli utenti finali. La forma di società per azioni e l’intento lucrativo non contraddicono le finalità pubblicistiche tese al soddisfacimento di bisogni generali della collettività: il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa (TAR Bari, Sez. III, 15 luglio 2014 n. 908) e la direttiva 03/55/CE, che introduce obblighi di servizio pubblico per la tutela dei consumatori nel settore della vendita del gas.

Viene inoltre valorizzata la pronuncia del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 settembre 2012, n. 5140, secondo cui l’obiettivo comunitario di liberalizzazione della vendita non è incompatibile con misure di regolazione a salvaguardia dei consumatori, riconducibili agli oneri di servizio pubblico di cui all’art. 106 del TFUE. Il sistema di regolazione, vigilanza e sanzione, arricchito dal Codice di condotta commerciale adottato dall’ARERA in data 1.10.2022, persuade il Collegio che la resistente sia soggetta a regole pubblicistiche e assuma la qualifica di gestore di pubblico servizio.

Superata l’eccezione di giurisdizione, il TAR respinge anche l’eccezione di incompetenza territoriale. Il criterio dell’efficacia, previsto dall’art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a., è volto a temperare il criterio della sede secondo una logica di prossimità: il rapporto tra le parti spiega i propri effetti nell’ambito territoriale calabrese, ove sono siti gli immobili serviti, con conseguente radicamento della competenza del Tribunale adito.

Nel merito, l’unico motivo è accolto. La società, in quanto soggetta alla normativa ostensiva, deve dare applicazione alla disciplina dell’accesso in relazione ai contratti di utenza e alle bollette richieste, a prescindere dalla natura giuridica della documentazione. Il TAR ordina pertanto l’esibizione entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con nomina di un Commissario ad acta in caso di inerzia. Le spese sono compensate in ragione della non agevole individuazione del plesso munito di giurisdizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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