Contributi edilizia agevolata e criterio temporale tra ius superveniens e poteri amministrativi (TAR Trentino-Alto Adige n. 282 del 27.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contributi per l’acquisto e l’urbanizzazione di aree destinate all’edilizia agevolata, la legittimità del provvedimento conclusivo di un procedimento avviato su istanza di parte si valuta alla stregua della disciplina vigente al momento della sua adozione e non a quello della presentazione della domanda, in applicazione del principio tempus regit actum. Ne deriva che le modifiche normative intervenute nel corso del procedimento si applicano anche ai procedimenti non ancora conclusi, senza che il richiedente possa vantare un affidamento consolidato prima dell’adozione del provvedimento finale. Il ritardo dell’Amministrazione nel provvedere non cristallizza la disciplina applicabile, permanendo il potere di provvedere anche dopo la scadenza del termine. Quando però l’accertamento del quantum presupponga l’esercizio di un potere tecnico-discrezionale non ancora espletato, il giudice non può sostituirsi all’Amministrazione e la domanda di condanna al pagamento della differenza è inammissibile per violazione del principio di separazione dei poteri.
Il Fatto
Una municipalità aveva chiesto alla Provincia autonoma un contributo pari al 50 per cento dell’indennità di esproprio per l’assegnazione a una cooperativa edilizia di un’area di sua proprietà destinata all’edilizia agevolata. L’Amministrazione aveva riconosciuto solo un contributo ridotto, calcolato applicando il tetto del 20 per cento dei costi di costruzione. La municipalità impugnava il decreto di concessione, il diniego sull’istanza di supervisione e il parere legale presupposto, chiedendo l’accertamento del contributo dovuto e la condanna della Provincia al pagamento della differenza, con interessi.
La Provincia si costituiva formalmente, chiedendo il rigetto. La controversia investiva quindi sia il criterio normativo applicabile sia la possibilità per il giudice amministrativo di determinare direttamente l’importo del contributo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto qualificato la domanda: poiché la questione relativa all’an debeatur era già stata risolta favorevolmente dall’Amministrazione, le censure di annullamento, rivolte in realtà solo alla quantificazione, vanno riqualificate come azione di accertamento e condanna ai sensi dell’art. 32, comma 2, cod. proc. amm., in forza del principio iura novit curia. La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f) e g), cod. proc. amm..
Nel merito, il Collegio ha escluso l’applicabilità del tetto del 20 per cento previsto per i suoli già edificati, perché l’area, in seguito alla demolizione del centro culturale, era pacificamente non edificata. La disposizione speciale, chiara e non bisognosa di interpretazione estensiva, non si estende alla mera edificabilità potenziale.
Decisivo è il criterio temporale. Poiché la novella del 2022 non reca disposizioni transitorie, essa è entrata in vigore il 23.12.2022 e, per il principio tempus regit actum, si applica a tutti i procedimenti non conclusi, compreso quello in esame, deciso nel 2023. Il Collegio richiama il costante orientamento del Cons. Stato, Sez. III, n. 3552 del 2024 e del Cons. Stato, Sez. VII, n. 7422 del 2024: rileva la legge vigente al momento dell’adozione del provvedimento finale, non quella della domanda, e il ritardo dell’Amministrazione non incide, permanendo il potere di provvedere oltre il termine.
Pertanto spetta alla municipalità il contributo pari al restante 50 per cento dell’indennità di esproprio, con esclusione dell’aumento del 10 per cento. Tuttavia la determinazione dell’importo presuppone l’accertamento tecnico demandato all’ufficio estimatore provinciale, potere che l’Amministrazione non ha ancora esercitato. Il giudice, in ossequio al principio di separazione dei poteri e all’art. 34, comma 2, cod. proc. amm., non può sostituirsi ad essa: la domanda di condanna al pagamento della differenza è quindi inammissibile, restando fermo l’accertamento del diritto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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