Ottemperanza al giudicato e inesigibilità dell’astreinte per iniquità (TAR Puglia n. 1297 del 28.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ricorso per ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’esatto adempimento del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo dell’A.G.O. divenuto definitivo, che ha valore di cosa giudicata ai fini dell’art. 114 cod. proc. amm. L’amministrazione condannata è tenuta all’integrale esecuzione, comprensiva dell’I.V.A. costituente onere dovuto ex lege e dei compensi professionali oggetto di distrazione in favore del difensore. La penalità di mora ex art. 114, secondo comma, lett. e), cod. proc. amm. non è dovuta automaticamente: il giudice può negarla quando la richiesta risulti manifestamente iniqua, avuto riguardo all’adempimento, sia pur parziale, già posto in essere dall’amministrazione.
Il Fatto
Il ricorrente e il suo difensore agivano in ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale civile in sede lavoro, confermato con sentenza che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione del Ministero e condannato l’opponente alle spese. Il titolo esecutivo, munito di formula esecutiva e regolarmente notificato, era divenuto definitivo.
I ricorrenti chiedevano la liquidazione della sorte capitale, degli interessi e della rivalutazione, delle spese della fase monitoria e dei compensi della fase di opposizione, oltre alla fissazione di una penalità di mora per ogni violazione o giorno di ritardo. Il Ministero, costituitosi, documentava di aver corrisposto la quasi totalità delle somme, riconoscendo di non aver versato l’I.V.A. e di aver liquidato solo la metà dei compensi dell’opposizione in favore di uno dei difensori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del titolo: il decreto ingiuntivo divenuto definitivo per rigetto dell’opposizione e la sentenza di conferma, definendo la controversia, hanno valore di cosa giudicata ai fini del ricorso ex art. 112 cod. proc. amm., richiamando sul punto un proprio precedente.
Il giudice verifica poi la regolarità in rito: il ricorso risulta notificato e depositato nel rispetto del dimezzamento dei termini di cui all’art. 87, terzo comma, cod. proc. amm. e dei presupposti dell’art. 114, secondo comma, cod. proc. amm. Sussistono inoltre le condizioni dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con legge n. 30/1997, avendo il titolo esecutivo rispettato il termine dei centoventi giorni dalla notifica alla pubblica amministrazione debitrice.
Nel merito il Tribunale accerta che l’adempimento non è stato integrale. È fondata la richiesta dell’I.V.A. sul compenso liquidato nel procedimento monitorio, in quanto espressamente riconosciuta come dovuta nel decreto ingiuntivo passato in giudicato e costituente onere dovuto ex lege dal debitore condannato. È parimenti fondata la richiesta dei compensi professionali distratti derivanti dalla sentenza dell’A.G.O.: la rinuncia di uno dei difensori era avvenuta in favore dell’altro, e non dell’amministrazione, la quale non può trarne un indebito vantaggio.
Il Collegio disattende invece la domanda di penalità di mora. La richiesta è manifestamente iniqua, avuto riguardo all’adempimento, sia pur parziale, già eseguito dal Ministero. Il giudice ordina pertanto l’esatto adempimento del giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, riservando la nomina del Commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, previa istanza dell’interessato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Nota della Redazione
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