Inquadramento contrattuale e difetto di motivazione del provvedimento ispettivo (TAR Molise n. 401 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il personale ispettivo dispone, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 124/2004, il riconoscimento di un diverso livello di inquadramento e la corresponsione delle differenze retributive e contributive è atto amministrativo a contenuto ordinatorio, definitivo e immediatamente lesivo, impugnabile davanti al giudice amministrativo. La qualificazione formale di “verbale” deriva dalla prassi e non incide sulla natura provvedimentale dell’atto, espressione di un potere pubblicistico. L’atto deve esporre in modo puntuale le fonti di prova poste a fondamento dell’accertamento: in mancanza, la motivazione è meramente apparente e il provvedimento è illegittimo per difetto di motivazione. Il Ministero del lavoro, quale struttura di vertice, è titolare di legittimazione passiva rispetto agli atti degli Ispettorati territoriali, mere articolazioni organizzative prive di personalità giuridica.

Il Fatto

Due funzionari dell’Ispettorato del lavoro effettuano un accesso ispettivo presso la sede secondaria di una società operante nella vendita di abbigliamento. All’esito dell’attività, conclusa nel marzo 2023, viene notificato un verbale di disposizione con il quale si impone il riconoscimento, da agosto 2021, del IV livello di inquadramento CCNL a due dipendenti, la denuncia all’INPS delle differenze contributive e la corresponsione delle differenze retributive.

La società ottempera solo per la tredicesima mensilità e propone ricorso amministrativo, respinto dal Direttore dell’Ispettorato. Insorge quindi davanti al TAR Molise, deducendo violazione dell’art. 14 d.lgs. n. 124/2004, eccesso di potere, difetto di istruttoria e motivazione apparente. L’Amministrazione eccepisce difetto di legittimazione passiva del Ministero, difetto di giurisdizione e inammissibilità per carenza di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione richiamando Cons. Stato, Sezione III, n. 2778 del 21.03.2024. Il provvedimento ex art. 14 è qualificato dalla norma come “immediatamente esecutivo” e chiude il procedimento, imponendo al datore di lavoro un facere sanzionato in caso di inottemperanza. La lesione è insita nel comando di mettersi in regola, sicché la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.

Da ciò deriva l’ammissibilità del ricorso: l’atto possiede i connotati della definitività e dell’immediata lesività, non essendo un atto endoprocedimentale. La sanzione amministrativa prevista dal comma 3 è solo eventuale e colpisce la mancata ottemperanza, non già la condotta irregolare. Il Collegio richiama anche Cons. Stato, Sezione III, n. 2901 del 22.03.2023 e, sul piano della legittimazione, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7706 del 16.03.2023 e Cons. Stato, Sezione V, n. 98 del 03.01.2024: l’Ispettorato è articolazione territoriale del Ministero, che pertanto è legittimato a resistere.

Nel merito, il Collegio ritiene almeno in parte fondato il motivo sulla motivazione. Il provvedimento afferma che le dipendenti hanno svolto mansioni di commessa, ma fonda tale deduzione sulla documentazione esibita dalla società, dalla quale emerge solo l’assunzione con contratto che indica il livello V del CCNL Commercio. Non è dato comprendere su quali accertamenti e fonti di prova si basi il giudizio di sottodimensionamento dell’inquadramento.

Il TAR ricostruisce la distinzione tra quarto e quinto livello: il discrimine risiede nelle conoscenze tecniche e nelle particolari capacità tecnico-pratiche acquisite. Le dipendenti, assunte da pochi mesi e prive di apprendistato nel settore, sono qualificabili come aiutanti-commesse, tanto più che nel punto vendita opera un responsabile con qualifica superiore. L’attività in franchising, soggetta a direttive vincolanti sull’esposizione e la vendita, è prettamente meccanica e richiede sole normali conoscenze.

Sussiste dunque il censurato difetto di motivazione. Assorbite le altre censure, il ricorso è accolto e i provvedimenti impugnati sono annullati, con compensazione delle spese stante la novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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