Esclusione dal concorso per condanna ex art. 609-bis cod. pen. (TAR Abruzzo n. 224 del 07.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La clausola del bando che esclude dalla selezione i condannati per i delitti richiamati dall’art. 609-nonies cod. pen. costituisce autonoma causa ostativa rispetto all’interdizione da incarichi nelle scuole, dovendosi attribuire alla congiunzione “ovvero” significato disgiuntivo e non esplicativo. Tale interpretazione è imposta dall’art. 58, comma 5, d.l. n. 69/2013, disposizione primaria di cui il bando costituisce applicazione, che configura due distinte categorie di esclusi. La clausola escludente, in quanto immediatamente lesiva, va impugnata nel termine di decadenza decorrente dalla pubblicazione del bando, non potendo la sua illegittimità essere fatta valere in via derivata in sede di impugnazione del provvedimento applicativo. L’esclusione dal concorso non integra una sanzione penale, ma una misura preventiva di organizzazione dell’amministrazione, volta a garantire il buon andamento e l’idoneità dei candidati a mansioni comportanti contatto diretto con gli studenti.
Il Fatto
Il ricorrente ha partecipato alla procedura indetta dal Ministero dell’Istruzione per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con almeno dieci anni di servizio di pulizia e ausiliari presso le istituzioni scolastiche statali. Con decreto dirigenziale dell’Ufficio III — Ambito Territoriale per la Provincia di L’Aquila è stato escluso dalla selezione in quanto destinatario di condanne definitive per il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione e, in via derivata, il decreto ministeriale e il decreto dipartimentale limitatamente all’art. 4, comma 4, sostenendo che l’esclusione potesse essere disposta solo nei confronti di soggetti interdetti da incarichi nelle scuole o in strutture frequentate da minori. L’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardiva impugnazione della clausola escludente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondata l’eccezione di inammissibilità per tardività. Muove dall’art. 58, comma 5, d.l. n. 69/2013, che ha autorizzato una procedura selettiva ponendo due distinte condizioni ostative: i condannati per taluno dei delitti indicati dagli artt. 600-septies e 609-nonies cod. pen. e gli interdetti da qualunque incarico nelle scuole o da uffici frequentati da minori.
Sul piano interpretativo, la questione centrale riguarda il significato della congiunzione “ovvero” contenuta nell’art. 4, comma 4, del decreto dipartimentale 6.12.2019. Il ricorrente sosteneva il valore esplicativo, con conseguente necessità dell’interdizione quale presupposto dell’esclusione. Il TAR ritiene invece prevalente il significato disgiuntivo, unico compatibile con la disposizione primaria di cui il bando costituisce applicazione.
Accertato che il ricorrente ha riportato due condanne definitive per il reato di cui all’art. 609-bis cod. pen., l’Amministrazione non ha potuto esercitare alcuna valutazione discrezionale: ha dovuto escluderlo in applicazione diretta della clausola, che considera la condizione tassativamente ostativa all’ammissione. Da qui la necessità di impugnare il bando entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
Il Collegio esclude poi la rilevanza dell’anteriorità dei fatti rispetto all’introduzione dell’art. 609-nonies cod. pen., valorizzata dal ricorrente sul piano della irretroattività. L’esclusione dal concorso non è sanzione penale, ma misura preventiva adottata nell’organizzazione scolastica, volta a selezionare condizioni personali incompatibili con mansioni comportanti contatto diretto con gli studenti. Il richiamo alla condanna penale non muta la natura dell’istituto, assimilabile alla preclusione che colpisce i destituiti dall’impiego pubblico ex art. 2 d.P.R. n. 487/1994, espressione della discrezionalità legislativa nel fissare i requisiti di accesso al pubblico impiego.
Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali liquidate in € 3.000,00, oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 600-septies c.p. – Confisca
- Art. 609 c.p. – Perquisizione e ispezione personali arbitrarie
- Art. 609-bis c.p. – Violenza sessuale