Verifica tardiva della SCIA e interesse pubblico in re ipsa nel ripristino (TAR Lombardia n. 228 del 30.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
In materia di annullamento in autotutela di una SCIA, il termine di diciotto mesi previsto dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 decorre, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 222/2016, dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per l’esercizio del potere ordinario di verifica da parte dell’amministrazione competente. La mera inerzia dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non radica alcun affidamento di carattere “legittimo” in capo al proprietario dell’abuso, con la conseguenza che non è necessaria una specifica motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata. Non sussiste vizio di violazione del contraddittorio procedimentale quando il provvedimento sfavorevole, a fronte delle controdeduzioni dell’interessato, si fondi su una motivazione sintetica, non essendo richiesta un’analitica confutazione delle osservazioni. I titoli edilizi hanno ad oggetto non solo i lavori ma anche la destinazione d’uso degli spazi, che deve essere desunta dalle dichiarazioni dei tecnici redattori.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva annullato in autotutela la SCIA n. 16/2018 e la SCIA di agibilità n. 36/2018, relative alla trasformazione di un locale seminterrato in locale espositivo con permanenza di persone, ingiungendo l’eliminazione delle opere e il ripristino dello stato dei luoghi.
Contro tali atti la società deduceva la violazione dell’art. 10 della legge n. 241/1990 per carenza di motivazione e di istruttoria, la violazione degli artt. 3 e 21-nonies della legge n. 241/1990 per difetto dei presupposti e tardività dell’annullamento, oltre all’illegittimità derivata dell’atto di annullamento della segnalazione di agibilità. Il Comune resisteva sostenendo che la destinazione a deposito risultava dalle dichiarazioni del direttore dei lavori e che l’interesse pubblico era in re ipsa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respingeva il primo motivo richiamando l’orientamento secondo cui non sussiste alcun vizio di violazione del contraddittorio procedimentale quando il provvedimento sfavorevole, a fronte delle controdeduzioni dell’interessato, si fondi su una motivazione sintetica. L’amministrazione non deve confutare espressamente le ragioni addotte in sede procedimentale, come risulta dal tenore dell’art. 10, primo comma, lett. b, della legge n. 241/1990, che impone il semplice obbligo di valutare le memorie pertinenti.
Il secondo motivo era infondato poiché le dichiarazioni dei tecnici redattori dei titoli edilizi successivi avevano confermato la destinazione a deposito senza permanenza di persone. Il Tribunale precisava che i titoli edilizi hanno ad oggetto non solo i lavori da eseguire ma anche la destinazione d’uso degli spazi, non essendo sufficiente che nell’oggetto non sia indicata la loro modificazione per escludere la destinazione in essi risultante.
Anche il terzo motivo era respinto. Il provvedimento di annullamento era intervenuto il 15 luglio 2019, mentre la SCIA era stata protocollata l’11 gennaio 2018: risultava pertanto rispettato il termine dell’art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 222/2016, secondo cui il termine di diciotto mesi dell’art. 21-nonies, comma 1, della legge n. 241/1990 decorre dalla scadenza del termine per la verifica ordinaria. Né poteva ritenersi necessaria una prova specifica dell’interesse pubblico, poiché l’inerzia dell’amministrazione nell’esercizio di un potere-dovere di tutela non radica un affidamento “legittimo” in capo al proprietario dell’abuso, dovendosi escludere l’obbligo di motivare su un interesse concreto e attuale, come affermato dall’Adunanza plenaria n. 9 del 2017.
La reiezione dei primi tre motivi comportava il rigetto anche dell’ultimo, fondato su un vizio di invalidità derivata. Il ricorso era quindi respinto, con compensazione delle spese di giudizio.
Nota della Redazione
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