Inottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 292 del 29.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza a sentenza di condanna del giudice del lavoro, una volta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, senza che l’amministrazione abbia adempiuto, il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza e ordina il pagamento. L’assenza di contestazione dell’an e del quantum del credito da parte dell’amministrazione resistente consente l’accoglimento del ricorso. Il termine per l’esecuzione decorre dalla pubblicazione della sentenza di ottemperanza; decorso inutilmente, opera la nomina del commissario ad acta, con spese poste a carico dell’amministrazione inadempiente e distratte in favore dei difensori antistatari.
Il Fatto
Il Giudice del Lavoro aveva condannato il Ministero convenuto a riconoscere in favore della parte attrice il beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica” ex art. 1, co. 121, l. n. 107/2015, dall’anno scolastico 2020/21 fino al 2022/23.
La sentenza è stata notificata a mezzo PEC al Ministero, che l’ha ricevuta in data 12.1.24. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni senza alcun adempimento, il ricorrente ha agito per l’ottemperanza, chiedendo l’erogazione della Carta Docente per euro 1.500,00, la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e la condanna alle spese con distrazione ai procuratori antistatari.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dal titolo della cui ottemperanza si tratta, passato in giudicato e notificato ritualmente. Rispetto a tale titolo è decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente palesano che l’amministrazione non ha effettuato pagamenti neppure parziali. Il Ministero, costituito con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né fornito indicazioni sull’andamento della procedura.
Da ciò il Tribunale desume che il credito non è contestato nell’an e nel quantum. Il ricorso è pertanto fondato e deve essere dichiarata l’inottemperanza del Ministero, che non ha effettuato i pagamenti cui si riferisce il titolo.
Ne deriva l’assegnazione al Ministero del termine di 120 giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti. In caso di inutile decorso, è nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento, che entro ulteriori sessanta giorni darà corso al pagamento, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente.
Espletate le operazioni, il commissario invierà alla Sezione una relazione sugli adempimenti. Il compenso, a carico dell’amministrazione inadempiente, sarà determinato e liquidato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiratisi antistatari.
Nota della Redazione
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