Accesso all’esposto in materia edilizia e interesse del denunciato (TAR Lombardia n. 2874 del 24.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il soggetto inciso da un procedimento di verifica della regolarità urbanistica ed edilizia, avviato a seguito di esposto, vanta un interesse qualificato e concreto all’ostensione della segnalazione e dei relativi allegati. L’ordinamento ispirato a principi di trasparenza e responsabilità non ammette forme di denunce segrete: colui che subisce un controllo ispettivo ha diritto di conoscere integralmente i documenti amministrativi posti a base del potere di vigilanza, a partire dagli atti di iniziativa. La riservatezza dell’autore della segnalazione cede, salvo che emerga il rischio di azioni discriminatorie o indebite pressioni. Ai fini della qualificazione del controinteressato occorrono un interesse sostanziale alla conservazione del provvedimento e l’individuazione nominativa nel provvedimento stesso o la sua agevole individuabilità.
Il Fatto
Una società ha chiesto al Comune l’accesso a un esposto — con la nota di accompagnamento e gli allegati — con cui era stata segnalata la realizzazione, a opera della stessa società, di uno svincolo stradale su un’area censita al catasto. La segnalazione aveva indotto l’amministrazione ad avviare un procedimento di verifica della regolarità urbanistica ed edilizia dell’opera.
Il Comune ha respinto l’istanza, ritenendo insussistente in capo alla società un interesse giuridicamente qualificato all’ostensione. La società ha impugnato il diniego chiedendo l’annullamento e l’accertamento del diritto all’accesso, deducendo violazione della legge n. 241/1990, eccesso di potere per motivazione perplessa e difetto di istruttoria, nonché lesione dei principi di buon andamento e imparzialità. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai controinteressati.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità. Richiamando il costante orientamento (Cons. Stato n. 2970/2008), ribadisce che il controinteressato si individua tramite due elementi: uno sostanziale, cioè un interesse qualificato alla conservazione del provvedimento, e uno formale, ovvero l’indicazione nominativa nel provvedimento o l’agevole individuabilità. Nel caso concreto i soggetti indicati come proprietario e promissario acquirente dell’area non possono qualificarsi controinteressati, in mancanza di elementi da cui inferire la coincidenza con gli autori della segnalazione.
L’identità dell’autore dell’esposto è emersa solo in giudizio, quando il Comune ha depositato la nota di opposizione all’accesso manifestata da una società il 29 marzo 2024, in epoca successiva all’adozione del diniego. A fronte di tale deposito il Tribunale ha ordinato, con ordinanza n. 1794/2024, l’integrazione del contraddittorio, cui la ricorrente ha tempestivamente adempiuto: il contraddittorio è dunque integralmente costituito.
Nel merito il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce i due contrapposti orientamenti sull’accesso agli esposti in materia di abusivismo edilizio. Il primo ritiene di regola legittimo il diniego, a tutela della riservatezza del segnalante, specie ove questi possa subire ritorsioni (Cons. Stato n. 1717/2021; Cons. Stato n. 5779/2014). Il secondo reputa prevalente il principio di trasparenza, poiché chi assume iniziative incidenti sulla sfera di terzi perde il controllo dell’atto una volta che questo entra nella disponibilità dell’amministrazione, e la segnalazione riguarda direttamente i soggetti incisi (Cons. Stato n. 3601/2007).
Il Collegio condivide quest’ultimo indirizzo e afferma che l’ordinamento non ammette denunce segrete: chi subisce un controllo ha interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, dagli atti di iniziativa in poi (TAR Lombardia n. 980/2016; Cons. Stato n. 3081/2009). Anche l’orientamento restrittivo, del resto, ammette l’accesso quando emerga la strumentalità della conoscenza degli atti per la difesa dell’interessato; ciò ricorre nel caso in esame per l’annosita del contenzioso sulle aree occupate dallo svincolo.
Il Tribunale accoglie quindi il ricorso, annulla il diniego e ordina al Comune di rilasciare copia degli atti richiesti entro venti giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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