Autorizzazione paesaggistica e deroga art 142 rileva PRG approvato non adottato (TAR Puglia n. 1512 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La deroga al vincolo paesaggistico prevista dall’art. 142, comma 2, lett. a), d.lgs. 42/2004 presuppone che l’area fosse delimitata come zona territoriale omogenea A o B in uno strumento urbanistico approvato alla data del 6 settembre 1985. Il piano regolatore generale adottato dal Comune e non ancora approvato dalla Regione non produce tale effetto: l’approvazione non ha efficacia retroattiva e gli unici effetti anticipati dell’adozione sono le misure di salvaguardia. La zonizzazione non è operazione meramente ricognitiva, ma qualificazione del territorio, così che la delimitazione in zona B intervenuta con il piano approvato nel 1989 non sana il difetto temporale. Ne deriva la legittimità del diniego di autorizzazione paesaggistica per un intervento ricadente in territori costieri.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva al Comune di Lecce l’autorizzazione paesaggistica per la costruzione di un fabbricato destinato a civile abitazione su un lotto sito in località costiera. L’Ufficio delle autorizzazioni paesaggistiche negava il rilascio con nota del 6.9.2023, recependo il parere sfavorevole della Commissione Locale per il Paesaggio. Il diniego si fondava sul contrasto dell’intervento con l’art. 45 delle N.T.A. del P.P.T.R., che vieta nuove opere edilizie nei territori costieri, e sull’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004.
Il ricorrente impugnava la nota e il preavviso di diniego davanti al TAR Puglia. Sosteneva che l’area era delimitata come zona B.22 sin dall’adozione del PRG del 1983 e invocava quindi l’applicazione dell’art. 142, comma 2, lett. a), d.lgs. 42/2004, che esclude dal vincolo le aree delimitate come zone A e B alla data del 6 settembre 1985. Il Comune si costituiva per resistere.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accerta in primo luogo che il lotto rientra tra i territori costieri, con conseguente operatività del divieto di nuove opere edilizie posto dall’art. 45, comma 2, lett. a1), delle N.T.A. del P.P.T.R. e dall’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. 42/2004. Su questo punto la contestazione non regge.
Il nodo è allora l’applicabilità della previsione eccettuativa. Il TAR rileva che la delimitazione del lotto come zona omogenea B è intervenuta solo con il PRG approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3919 dell’1.8.1989. La data rilevante è dunque successiva al 6 settembre 1985, con la conseguenza che la deroga non può operare.
Il ricorrente opponeva che il piano era già stato adottato dal Consiglio comunale nel 1983. Il Collegio respinge l’argomento sul piano sistematico: il piano regolatore generale è atto complesso, il cui procedimento si conclude solo con l’approvazione regionale. Gli unici effetti anticipati dell’adozione riguardano le misure di salvaguardia, che giustificano il diniego di titoli difformi. L’approvazione, anche quando confermativa delle scelte dell’adozione, non spiega efficacia retroattiva. Il richiamo è alla giurisprudenza consolidata, da Cons. St., Adunanza plenaria, n. 1 del 9 marzo 1983 a Cons. Stato, Sez. V, n. 6226 del 6 dicembre 2007, resa su vicenda speculare.
Il TAR confuta poi la tesi della natura meramente dichiarativa della zonizzazione. Le previsioni del piano disciplinano gli usi e le trasformazioni del territorio: la zonizzazione non si limita a individuare un’area, ma la qualifica attraverso una valutazione condotta secondo le categorie del legislatore, come ricordato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 3987 del 28 giugno 2018. Per i vincoli paesistici ex lege, la possibilità di deroga riguarda solo le aree comprese in previsioni urbanistiche già approvate alla data di entrata in vigore della legge e non si estende agli atti programmatori successivi, secondo Cons. St., Sez. V, n. 2015 dell’1 aprile 2011 e i precedenti ivi richiamati.
Il Collegio ricorda infine la ratio della deroga, introdotta per consentire la realizzazione di opere già avviate in esecuzione dei piani vigenti e riferita ad aree già urbanizzate o a pianificazione matura per l’esecuzione degli interventi. Il ricorso è quindi rigettato. La particolarità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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