Accesso difensivo all’esposto del vigilante e interesse qualificato del vigilato (Cons. Stato n. 1199 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il soggetto sottoposto a procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato, diretto e attuale all’accesso integrale a tutti i documenti utilizzati dall’amministrazione nell’esercizio del potere di vigilanza, compresi gli esposti e le denunce che hanno determinato l’attivazione di tale potere. Ai fini dell’accesso difensivo non può pretendersi dal richiedente l’allegazione puntuale e già definita della situazione giuridica finale da tutelare: è sufficiente la prospettazione, non implausibile né pretestuosa, dell’utilità della documentazione in relazione alla valutazione e all’eventuale esercizio di iniziative giurisdizionali. Il diritto alla riservatezza del segnalante non si estende fino a un inesistente diritto all’anonimato di chi rende dichiarazioni che coinvolgono terzi. È escluso che la segnalazione debba avere rilievo causale nell’avvio della vigilanza, poiché l’accesso documentale ha carattere generale e le cause di esclusione sono tassativamente stabilite dalla legge.

Il Fatto

Una fondazione bancaria propone istanza di accesso al Ministero dell’Economia e delle Finanze per ottenere copia di una segnalazione ricevuta dall’Amministrazione e della corrispondenza intercorsa con i segnalanti, avente a oggetto presunte irregolarità nella governance dell’ente. La fondazione deduce un interesse diretto e attuale alla conoscenza degli atti, funzionale alla valutazione di possibili iniziative difensive e giudiziarie, anche in rapporto alle previsioni statutarie in tema di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dalle cariche.

Il Ministero nega l’accesso, qualificando la segnalazione come meramente sollecitatoria dell’attività di vigilanza e contestando il nesso di strumentalità con una situazione giuridica tutelata. Il TAR Lazio accoglie il ricorso e annulla i dinieghi, ordinando l’accesso integrale alla documentazione, con salvezza della valutazione demandata all’Amministrazione in ordine a eventuali esigenze di tutela dei segnalanti. Il Ministero appella.

La Motivazione della Corte

L’appellante articola tre censure: l’assenza di rilievo causale della segnalazione nell’avvio della vigilanza; l’insussistenza del nesso di strumentalità, per genericità delle esigenze difensive allegate; il rischio ritorsivo connesso all’ostensione delle generalità dei segnalanti, in ragione delle clausole statutarie sulla decadenza.

Il Collegio ritiene le censure infondate. Quanto al primo profilo, la circostanza che la segnalazione non abbia determinato l’avvio dell’attività di vigilanza resta ininfluente: essa non vale a sottrarre i documenti dal perimetro applicativo dell’accesso documentale, istituto di carattere generale le cui cause di esclusione sono normativamente tipizzate dall’art. 24, L. n. 241/1990.

Sul secondo profilo, il Collegio conferma l’insegnamento del primo giudice: ai fini dell’accesso difensivo non è richiesta l’allegazione puntuale e già definita della situazione giuridica finale, essendo sufficiente la prospettazione, non implausibile né pretestuosa, dell’utilità della documentazione rispetto all’eventuale esercizio di iniziative giurisdizionali. Né rileva che la normativa di settore imponga al Ministero di verificare violazioni normative o statutarie anche riferibili ai segnalanti, poiché ciò non elimina l’interesse della fondazione a verificare autonomamente siffatte violazioni e ad assumere iniziative a propria tutela.

Il Collegio richiama il precedente Cons. Stato, Sez. V, n. 4150/2024, secondo cui il soggetto sottoposto a controllo ha interesse qualificato alla conoscenza integrale dei documenti utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, non ostandovi la riservatezza, che non può essere estesa fino a includere il diritto all’anonimato di chi rende una dichiarazione a carico di terzi. L’esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell’amministrazione, assume rilievo procedimentale e il denunciante perde il controllo sulla propria segnalazione.

Infine, sul dedotto rischio ritorsivo, la sentenza di primo grado non lo ha ignorato, ma lo ha espressamente considerato, demandando all’Amministrazione la valutazione sull’eventuale oscuramento delle generalità dei segnalanti in presenza di situazioni di rischio. Tale statuizione non è stata oggetto di specifica censura e pertanto le doglianze sul punto risultano inammissibili per difetto di impugnazione. In esecuzione, il Ministero dovrà vagliare i rischi ritorsivi e, ove li ritenga sussistenti, consentire l’accesso oscurando le generalità. L’appello è rigettato; nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’appellata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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