Abusi maggiori su area vincolata non sanabili dal terzo condono (Cons. Stato n. 6397 del 06.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio disciplinato dall’art. 32 del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le opere abusive riconducibili ai numeri 1, 2 e 3 dell’allegato 1 (cd. abusi maggiori) realizzate su immobili soggetti a vincolo non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria. La sola conformità urbanistica dell’intervento non è sufficiente a legittimare la sanatoria, né rileva che il vincolo comporti inedificabilità relativa e non assoluta. Sono sanabili, se conformi agli strumenti urbanistici e previo parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, esclusivamente gli interventi minori di cui ai numeri 4, 5 e 6 del medesimo allegato.

Il Fatto

La proprietaria di un’unità immobiliare residenziale, acquistata nel 2011, impugna dinanzi al TAR Lazio la determinazione dirigenziale con cui Roma Capitale ha respinto l’istanza di condono edilizio presentata dal precedente titolare. L’istanza riguardava la sanatoria di un ampliamento volumetrico di circa 154 mc ottenuto mediante chiusura di un portico, in area gravata da vincoli paesaggistici.

Il TAR respinge il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. La proprietaria appella, deducendo la non operatività del vincolo in zona urbanistica “B”, la compatibilità urbanistica dell’opera e l’erroneità di un diniego fondato su un automatismo preclusivo.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado. Sul primo motivo, relativo alla pretesa non operatività del vincolo, il Collegio rileva che la determinazione dirigenziale ha preso specificamente posizione sull’analoga osservazione formulata in sede di preavviso di diniego. L’istruttoria ha accertato che l’abuso ricade in zona “F”, sottozona “F2”, e nel regime vincolistico richiamato dall’art. 134, comma 1, del Codice dei Beni Culturali. La deduzione dell’appellante, generica e non comprovata, non incrina le risultanze del provvedimento.

Sul secondo motivo, il Consiglio richiama l’art. 3 della legge regionale Lazio n. 12/2004. Dalla lettura coordinata delle disposizioni emerge che l’art. 32, comma 26, del d.l. n. 269/2003 perimetra l’ambito della sanatoria per gli immobili vincolati, consentendola per i soli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ed escludendola per gli aumenti di volumetria e le ristrutturazioni. La conformità urbanistica dell’opera, trattandosi di abuso maggiore, non basta a legittimare la sanatoria.

Sul terzo motivo, il Collegio ribadisce che in materia di condono ex art. 32 del d.l. n. 269/2003 non sono sanabili gli abusi maggiori realizzati su immobili vincolati, a prescindere dalla conformità urbanistica e dal carattere relativo dell’inedificabilità. Sono sanabili, previo parere dell’autorità preposta, solo gli interventi minori di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria. La Corte richiama la giurisprudenza amministrativa e penale consolidata, tra cui Cons. Stato, Sez. IV, n. 2221 del 2026, Cons. Stato, Sez. VII, n. 936 del 2026 e Cass. n. 40676 del 2016.

L’appello è pertanto infondato e viene respinto. Le spese sono compensate, in considerazione della costituzione soltanto formale dell’amministrazione intimata.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *