Accesso agli atti e amministrazione straordinaria: no a informazioni da elaborare (TAR Sicilia n. 2776 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241/1990, presuppone un interesse personale, differenziato, serio e non emulativo alla conoscenza di documenti amministrativi esistenti e nella stabile detenzione del soggetto passivo. L’istanza ostensiva non può costituire strumento surrettizio di sindacato generalizzato sull’azione amministrativa. È pertanto inammissibile la domanda che abbia oggetto generico e indeterminato, miri a un controllo ispettivo sull’operato dell’amministrazione ovvero postuli un’attività di elaborazione di dati non consacrati in alcun atto. La richiesta deve rispettare i principi di proporzionalità e ragionevolezza e non può essere specificata solo con memorie difensive.

Il Fatto

La ricorrente, creditrice di una società in amministrazione straordinaria per un credito sorto nel corso della procedura, aveva ottenuto decreto ingiuntivo non opposto. Promossa l’esecuzione presso terzi, l’opposizione dell’organo commissariale era stata accolta, sul rilievo che il soddisfacimento non può avvenire fuori dalla procedura concorsuale.

Per dare effettività alla propria difesa, la ricorrente ha chiesto al Ministero e all’organo commissariale l’accesso a una serie di informazioni sull’utilizzo dell’attivo, sulle disponibilità per i creditori di massa, sui ricavi futuri e sulle iniziative di recupero dei crediti. Il Ministero ha dichiarato di non detenere documenti; il commissario non ha risposto. Da qui l’azione avverso il silenzio rigetto formatosi ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge n. 241/1990.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile, accogliendo l’eccezione della resistente e ritenendo assorbite le ulteriori questioni in rito. Il punto di partenza è la qualificazione dell’oggetto della pretesa: la ricorrente non chiede atti, ma informazioni finalizzate a verificare il corretto svolgimento dei compiti dell’organo commissariale.

Secondo il Tribunale, l’art. 22 della legge n. 241/1990 riconosce l’accesso alla conoscenza dei documenti amministrativi, quali esternazione di atti e provvedimenti, in funzione della tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. Richiamando l’orientamento di T.A.R. Campania, Napoli, n. 2987 del 2023, il Collegio ha escluso che l’istanza possa essere usata come strumento di sindacato generalizzato sull’azione amministrativa.

La richiesta è stata quindi ritenuta estranea all’art. 22, lett. d), della legge n. 241/1990: essa implica elaborazione di dati e una sorta di controllo ispettivo sull’attività del commissario, come già affermato da C.G.A.R.S. n. 693 del 2020 e da T.A.R. Catania, sez. I, n. 3227 del 2020. Le informazioni sull’utilizzo delle somme non risultano consacrate in alcun documento, ma saranno esposte nel bilancio finale e nel rendiconto ex art. 75 d.Lgs. n. 270/1999, attualmente inesistenti secondo la resistente.

Quanto alle disponibilità per i creditori di massa, i dati non sono ricavabili da alcun atto e comunque richiedono un’elaborazione postuma inammissibile. I ricavi futuri costituiscono valutazioni probabilistiche non contenute in un documento. Le iniziative di recupero attengono a eventi futuri e incerti, non trasfusi in atti, e quindi a dati non ostensibili (Cons. Stato, sez. VI, n. 739 del 2022).

Il Collegio ha aggiunto, per completezza, che le espressioni generiche rendono l’istanza eccessivamente estesa e non riferita ad atti specificamente individuati, in contrasto con i principi di proporzionalità e ragionevolezza (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, n. 2318/2021; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, n. 10660/2020). Né è ammessa l’integrazione dell’oggetto mediante memorie difensive. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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