Verifica di anomalia e costo del personale anche per la progettazione (TAR Liguria n. 186 del 11.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La verifica di congruità dell’offerta di cui all’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016 (oggi art. 110 del d.lgs. n. 36/2023) ha ad oggetto la categoria onnicomprensiva del costo del personale e non si limita al costo della manodopera in fase esecutiva. Essa comprende anche il costo del lavoro subordinato di natura intellettuale prestato per la progettazione, dovendosi garantire il rispetto dei minimi retributivi anche in forza dell’art. 36 Cost. L’offerta è anomala ex lege quando il costo del personale risulti inferiore ai minimi salariali delle tabelle ministeriali. La grandezza da verificare è il costo medio del lavoro, non la retribuzione esposta in busta paga. Nei contratti di appalto integrato la verifica può incentrarsi sulla componente progettuale, perché la sua incongruità si riverbera sull’esecuzione e sui tempi dell’intervento.

Il Fatto

Una stazione appaltante ha indetto una procedura negoziata telematica per la progettazione definitiva ed esecutiva e per la realizzazione di impianti fotovoltaici in area portuale, con finanziamento PNRR e aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’appalto è integrato-complesso ai sensi dell’art. 48, comma 5, legge n. 108/2021.

Il raggruppamento ricorrente si è collocato al primo posto con un ribasso del 73,13% sulla progettazione definitiva, del 73,13% su quella esecutiva e del 6,11% sull’esecuzione. Dopo la richiesta di giustificazioni, il RUP ha ritenuto l’offerta non congrua e ne ha disposto l’esclusione. Il ricorrente ha impugnato il provvedimento chiedendo l’annullamento, l’aggiudicazione in proprio favore o, in subordine, il risarcimento per equivalente. L’istanza cautelare è stata respinta; la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato anzitutto il motivo fondato sull’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, secondo cui, per il ricorrente, la verifica di congruità del costo del personale riguarderebbe solo la manodopera esecutiva e non il lavoro intellettuale di progettazione. Il motivo è infondato. La disposizione attiene al contenuto dell’offerta economica e non interferisce con la norma speciale sulla verifica di anomalia. L’art. 97, comma 5, lettera d) individua come causa di anomalia non soggetta a giustificazioni l’indicazione di costi del personale inferiori ai minimi retributivi stabiliti dai contratti collettivi di settore.

Da qui la lettura: la verifica prescinde dalla distinzione tra manodopera e lavoro intellettuale e abbraccia l’intera categoria del costo del personale. L’esegesi opposta sarebbe incompatibile con l’art. 36 Cost., perché anche il lavoro subordinato di natura intellettuale ha diritto a equa retribuzione e non può sottrarsi al controllo sui minimi. Anche la lex specialis conferma la conclusione, richiamando espressamente il costo del personale comprensivo dell’attività di progettazione.

Infondato è anche il motivo sull’asserita parzialità della valutazione. La circostanza che l’incongruità abbia riguardato soprattutto la progettazione non deroga al carattere globale della verifica: negli appalti integrati la congruità della progettazione si riverbera sull’esecuzione e sui tempi, con rischio per l’assegnazione dei fondi PNRR. Il Collegio precisa inoltre che la Commissione non aveva dichiarato l’offerta non anomala, ma solo escluso l’anomalia automatica, facendo salva la verifica ai sensi del comma 6.

Nel merito, l’offerta è apparsa incongrua ex lege: gli stessi ricorrenti hanno rappresentato un costo del lavoro inferiore di oltre il 45% rispetto al valore tabellare di 35,16 euro/ora, senza allegare il CCNL applicato né dettagliare le voci dello scostamento. Il Collegio ribadisce che la grandezza rilevante è il costo medio del lavoro e non la retribuzione risultante dai cedolini, che non espone emolumenti aggiuntivi e oneri ulteriori, richiamando T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 5 gennaio 2024, n. 4.

Ulteriori profili confermano l’anomalia: l’aggiunta di sei progettisti non giustificata, i costi di adeguamento e di trasferta privi di spiegazione, l’insufficienza di un solo sopralluogo e la genericità degli sgravi fiscali e delle favorevoli condizioni di mercato. Il ricorso è stato rigettato, con conseguente reiezione della domanda risarcitoria in forma specifica e per equivalente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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