Revocazione per errore di fatto e insussistenza del vincolo idrogeologico (C.G.A.R.S. n. 356 del 24.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto che consente la revocazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4), c.p.c. consiste nella pura e semplice errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti del giudizio, che abbia indotto il giudicante a decidere su un falso presupposto fattuale. Esso deve cadere su un punto non controverso e decisivo, essere di immediata rilevabilità e non coinvolgere l’attività valutativa o interpretativa del giudice. Non integra il vizio revocatorio la contestazione sull’apprezzamento delle risultanze processuali né la diversa lettura di un precedente asseritamente posta a fondamento della decisione impugnata, perché in tal caso si prospetta un errore di giudizio, non censurabile con il rimedio eccezionale. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che si risolva in una rivisitazione critica della ricostruzione compiuta dal giudice.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato per revocazione la sentenza del C.G.A.R.S. n. 449 del 5 luglio 2024, che aveva respinto il suo appello avverso la decisione del TAR Sicilia – Catania di inammissibilità del ricorso contro il silenzio-inadempimento del Comune. Oggetto dell’istanza di parte era il riesame e l’annullamento in autotutela di un’ordinanza di demolizione, adottata dopo che questo Consiglio, con la sentenza n. 1013 del 2021, aveva annullato la concessione edilizia del ricorrente per l’asserito contrasto tra la cessione di cubatura e il vincolo di inedificabilità R4 del P.A.I.

Il ricorrente sostiene che dalla sentenza n. 183 del 2023 — emessa su un precedente ricorso per revocazione avverso la n. 1013 del 2021, dichiarato inammissibile — sarebbe emerso un dato di fatto incontestabile, cioè che almeno dal 2021 il vincolo R4 non esiste più e l’area sarebbe riqualificata P2. La sentenza n. 449 del 2024 avrebbe pertanto deciso su un falso presupposto, senza accertare tale dato. Il Comune si è costituito chiedendo la declaratoria di inammissibilità o il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto la cornice dell’errore revocatorio, richiamando la giurisprudenza consolidata (Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2014; Cons. Stato, sez. VII, n. 7892 del 2024). L’errore deve derivare da una svista percettiva sul materiale del giudizio, riguardare un punto non controverso e non espressamente motivato, ed essere decisivo secondo un nesso logico-giuridico. Resta esclusa ogni censura sull’apprezzamento delle risultanze, che altrimenti trasformerebbe la revocazione in un terzo grado di giudizio.

Applicando tali coordinate, la Corte rileva che la sentenza revocanda ha fondato la propria autonoma ratio decidendi sull’insufficienza dei pareri dell’Autorità di bacino a sostenere un intervento in autotutela del Comune. Essa ha richiamato espressamente la sentenza n. 183 del 2023, dalla quale risulta che la nota dell’Autorità non dimostra l’erroneità del certificato di destinazione urbanistica e che le nuove N.T.A. del P.A.I., approvate con decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9/AdB del 6 maggio 2021, non si applicano alle pratiche avviate prima della pubblicazione.

La premessa del ricorrente è quindi infondata: la conclusione secondo cui dal 2021 non esisterebbe alcun vincolo R4 costituisce una interpretazione soggettiva della decisione, non già la sua ratio decidendi. La sentenza n. 183 del 2023 non afferma nulla di simile, avendo anzi dato risposta negativa al quesito sull’idoneità della nota a dimostrare l’erroneità del certificato.

La Corte aggiunge che, anche a voler ravvisare il dedotto presupposto, il vizio non sarebbe qualificabile come errore di fatto, ma al più come errore di giudizio. La conclusione sull’inapplicabilità delle nuove N.T.A. è frutto di apprezzamento delle risultanze documentali correttamente percepite e di interpretazione delle disposizioni del P.A.I., non censurabile con la revocazione.

Il Collegio esclude, infine, che le nuove N.T.A. possano imporre l’annullamento d’ufficio dell’ordinanza di demolizione. L’autotutela soggiace alla discrezionalità dell’amministrazione e non è mai doverosa fuori dalle ipotesi normative; l’istanza di parte ha portata meramente sollecitatoria e l’impugnativa del diniego è inammissibile. Invocare l’applicazione retroattiva delle nuove N.T.A. significherebbe eludere il giudicato formatosi sulla sentenza n. 1013 del 2021. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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