Rinuncia al ricorso e compensazione delle spese nelle gare PNRR (TAR Sicilia n. 2757 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, regolarmente notificata ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., determina l’estinzione del giudizio senza necessità di esame del merito. La declaratoria di estinzione non preclude al giudice di regolare le spese secondo il principio della soccombenza, temperato dalla facoltà di compensazione ove ricorrano giusti motivi o le parti vi consentano. Nelle procedure di evidenza pubblica finanziate con risorse PNRR, il contraddittorio va integrato nei confronti delle amministrazioni centrali titolari degli interventi, quali parti necessarie ai sensi dell’art. 12-bis, comma 4, d.l. n. 68 del 2022. La valutazione delle prestazioni eseguite in favore di soggetti privati rileva ai fini della capacità tecnica e professionale, non della capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 100, comma 11, d.lgs. n. 36/2023.

Il Fatto

La società ricorrente impugnava il verbale di gara del 5 marzo 2024, con cui la stazione appaltante ne aveva disposto l’esclusione dalla procedura indetta per il servizio di gestione integrata e controllo in cloud dei servizi erogati agli utenti, per asserito mancato possesso dei requisiti di partecipazione di cui ai punti III.1.3 e III.1.4 del bando. La ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti di gara e, in via subordinata, il risarcimento del danno, oltre alla dichiarazione di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e al subentro.

Si costituivano la stazione appaltante e la controinteressata, chiedendo il rigetto. Con ordinanza n. 201/2024, il Tribunale autorizzava l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, trattandosi di procedura PNRR, e respingeva l’istanza cautelare per difetto di fumus boni iuris. Successivamente la ricorrente notificava atto di rinuncia al ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che la rinuncia è stata regolarmente notificata ai sensi e nei termini dell’art. 84 cod. proc. amm., sicché il giudizio deve essere dichiarato estinto. La pronuncia non investe il merito della controversia, ma si limita a prendere atto della sopravvenuta caducazione dell’interesse alla decisione.

Quanto alle spese, il Tribunale dispone la compensazione in ragione di quanto rappresentato in udienza dal difensore dell’amministrazione resistente — che non si è opposto alla richiesta di compensazione — e in conformità con le statuizioni assunte in sede cautelare. La regolazione delle spese recepisce, dunque, l’assetto processuale consolidatosi con l’ordinanza n. 201/2024.

Il percorso argomentativo della sentenza è essenziale: accertata la regolarità della rinuncia, il giudice ne trae la conseguenza dell’estinzione e, sul piano delle spese, applica il criterio della compensazione anziché quello della soccombenza, in coerenza con l’orientamento manifestato in fase cautelare e con l’accordo delle parti.

La decisione conferma, sul piano processuale, l’operatività del meccanismo dell’art. 84 cod. proc. amm. quale strumento di definizione anticipata del giudizio, senza che la rinuncia imponga al giudice alcun esame del merito. Resta fermo il principio, affermato in via incidentale, secondo cui nelle gare PNRR le amministrazioni centrali sono parti necessarie del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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