Autorizzazione paesaggistica e onere istruttorio della Soprintendenza (TAR Sicilia n. 2772 del 30.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione paesaggistica non può fondarsi su mere carenze documentali quando il responsabile del procedimento non abbia attivato gli strumenti di integrazione istruttoria previsti dall’art. 6 della legge n. 241/1990 e dall’art. 146, comma 7, del d.lgs. n. 42/2004, né abbia acquisito d’ufficio le informazioni già in possesso di altre amministrazioni ai sensi dell’art. 43, comma 1, del d.P.R. n. 445/2000. Il principio di leale collaborazione di cui all’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, espressione dell’art. 97 Cost., impone di colmare nel procedimento le incertezze sugli atti prodotti dal privato, non di chiuderlo. Parimenti illegittimo è il provvedimento che affermi l’inedificabilità assoluta dell’area in carenza di istruttoria, senza verificare in concreto la natura del bosco e senza valutare la compatibilità paesaggistica dell’intervento.

Il Fatto

Il ricorrente, promittente donatario di un terreno in contrada classificata come area boscata e ricadente in zona E1 del piano regolatore, presenta alla Soprintendenza istanza di autorizzazione paesaggistica per un fabbricato abitativo. Dopo una prima richiesta di integrazione, puntualmente ottemperata, il Soprintendente nega il rilascio con provvedimento del 9.11.2023.

Il diniego si fonda su due rilievi: la mancata produzione del titolo di proprietà di una particella e di una visura storica, e l’inedificabilità delle particelle in quanto ricadenti in area boscata e nella fascia di rispetto dei boschi. Il ricorrente impugna l’atto davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione delle regole procedimentali e della disciplina urbanistica regionale. Propone poi motivi aggiunti avverso una nota priva di protocollo depositata in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina prioritariamente la censura relativa all’omissione documentale. Richiama l’art. 6 della legge n. 241/1990, che impone al responsabile del procedimento di accertare d’ufficio i fatti, e l’art. 146, comma 7, del d.lgs. n. 42/2004, che consente di chiedere le integrazioni necessarie. La Soprintendenza, invece, non ha acquisito presso l’Agenzia delle Entrate le informazioni catastali di cui lamentava la mancanza, né ha formalmente richiesto i chiarimenti ritenuti dovuti: della pretesa richiesta verbale non è stata data prova.

Il diniego è quindi illegittimo nella parte in cui si fonda su carenze documentali non preventivamente contestate al privato. Il principio di leale collaborazione impone di colmare le incertezze all’interno del procedimento, non di concluderlo negativamente per mere carenze formali.

Passando alla seconda censura, il Collegio distingue regola e deroga. L’art. 10, comma 1, della legge regionale n. 16/1996 vieta nuove costruzioni nei boschi e nelle fasce di rispetto, elevando la fascia a 200 metri per i boschi di superficie superiore ai 10 ettari. Tuttavia il comma 9 del medesimo articolo deroga al divieto per i terreni artificialmente rimboschiti e le relative zone di rispetto, consentendo l’edificazione entro una densità territoriale di 0,03 mc/mq. La ratio dell’eccezione risiede nella possibile antropizzazione pregressa dell’area, come chiarito dal precedente TAR Sicilia, Palermo, sez. II, n. 180 del 2013.

Il provvedimento impugnato si limita ad affermare l’inedificabilità ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. e), della legge regionale n. 78/1976, senza approfondire la natura del bosco, desumibile dallo Studio Agricolo Forestale allegato al piano regolatore, e senza richiedere alla parte la documentazione integrativa sul punto. Manca inoltre ogni valutazione di merito sulla compatibilità paesaggistica del progetto. Il difetto di istruttoria e di motivazione determina l’accoglimento del ricorso introduttivo, con annullamento dell’atto e salvezza dei successivi provvedimenti dell’amministrazione.

Il ricorso per motivi aggiunti è invece inammissibile: la nota impugnata, come chiarito dall’amministrazione solo in sede di giudizio, costituisce una mera bozza e non il provvedimento finale, già correttamente impugnato con il ricorso introduttivo. Le spese sono compensate tra le parti costituite e dichiarate irripetibili nei confronti del Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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