Accesso alle misure di accoglienza e cessazione della materia del contendere (TAR Lombardia n. 142 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione del provvedimento richiesto dal ricorrente, intervenuta nel corso del giudizio e idonea a soddisfare integralmente la pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. Il giudice amministrativo, preso atto della richiesta di parte in tal senso, dichiara la cessazione senza necessità di scrutinio nel merito dei motivi aggiunti. La compensazione integrale delle spese si giustifica in ragione della non manifesta infondatezza del ricorso al momento della proposizione, circostanza che conferma l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato e impone la liquidazione delle competenze del difensore con separato provvedimento.
Il Fatto
Il ricorrente, entrato in Italia nel giugno 2023 proveniente dal Pakistan, aveva presentato domanda di protezione internazionale. Perduta l’ospitalità iniziale, versava in condizione di senza fissa dimora. Nel giugno 2024, tramite il difensore, presentava istanza di accesso al sistema di accoglienza; la Prefettura non adottava alcun provvedimento.
Il ricorrente proponeva quindi ricorso ex art. 117 cod. proc. amm. avverso il silenzio, integrato da motivi aggiunti avverso il provvedimento espresso di rigetto sopravvenuto. Il Tribunale respingeva la domanda cautelare con ordinanza n. 984 del 2024 e, con sentenza non definitiva, dichiarava inammissibile il ricorso ex art. 117 cod. proc. amm., fissando l’udienza pubblica per la trattazione con rito ordinario della domanda caducatoria proposta con motivi aggiunti. Sopravveniva l’attivazione delle misure di accoglienza con decorrenza 27.12.2024, a fronte della quale il ricorrente chiedeva la cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
La Sezione rileva che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione ha attivato le misure di accoglienza richieste. La richiesta di parte del 2.1.2025, fondata su tale sopravvenienza, rende superfluo ogni ulteriore scrutinio dei motivi aggiunti relativi ai precedenti provvedimenti di rigetto e di parziale attivazione.
Il Collegio fa applicazione dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. e dichiara la cessazione della materia del contendere al sopravvenire di un provvedimento satisfattivo che elimina l’interesse alla decisione.
Sul piano delle spese, il Tribunale dispone la compensazione integrale. La scelta si fonda sulla constatazione della non manifesta infondatezza del ricorso al momento della proposizione: l’iniziativa del ricorrente era quindi giustificata, ma il sopravvenuto soddisfacimento della pretesa e la condotta processuale delle parti rendono equa la compensazione.
La medesima circostanza sorregge la conferma dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, già disposta con decreto n. 158 del 2024. La liquidazione delle competenze del difensore è rinviata a separato provvedimento, da emettersi su istanza dell’interessato.
La sentenza dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni dato identificativo del ricorrente, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 del Regolamento (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
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