Accesso agli atti e diniego implicito: obbligo ostensivo sui decreti ablativi (TAR Lombardia n. 141 del 15.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di accesso agli atti ex artt. 22 ss. l. 241/1990, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere opera solo per i documenti effettivamente ostesi. La trasmissione parziale e l’asserzione generica che non sono emerse evidenze documentali non equivalgono a una dichiarazione formale di non possesso. Permane quindi l’obbligo di ostensione dei documenti richiesti e non consegnati, quando il ricorrente mantenga un interesse conoscitivo concreto e attuale. Il diniego implicito si forma anche per inerzia o riscontro incompleto, e su di esso il giudice amministrativo pronuncia accertando il diritto all’accesso e fissando un termine per l’adempimento.

Il Fatto

I ricorrenti, comproprietari di terreni interessati da un procedimento di acquisizione sanante concluso nel febbraio 2024, hanno presentato in data 15.10.2024 istanza di accesso ad ANAS S.p.A. per ottenere copia di tre categorie di documenti: i decreti dichiarativi della pubblica utilità e di occupazione d’urgenza degli anni Novanta, gli atti relativi ai pagamenti in loro favore e ogni documento sulla eventuale rinuncia a pretese indennitarie.

Costituitasi in giudizio, la società ha dedotto di aver riscontrato l’istanza con nota del 19.12.2024, trasmettendo i documenti in proprio possesso e precisando che non erano emerse ulteriori evidenze documentali, chiedendo quindi dichiararsi l’improcedibilità del ricorso. I ricorrenti hanno replicato che la soddisfazione era solo parziale, mancando i decreti ablativi originari, e la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 14 gennaio 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il contenuto dell’istanza e il riscontro ricevuto. Rileva che la società ha trasmesso il provvedimento di acquisizione sanante, la relativa notifica e gli atti di trasferimento al Demanio del 2020, comprensivi delle dichiarazioni di irreversibile trasformazione, della quietanza di pagamento e della rinuncia ad azioni civili e penali. Su questa base ritiene pacifico che si sia verificata la cessazione della materia del contendere limitatamente ai documenti di cui alle lettere b) e c) dell’istanza.

Diversa è la conclusione per i documenti di cui alla lettera a), ossia il decreto dichiarativo della pubblica utilità e i decreti di occupazione d’urgenza menzionati nel provvedimento di acquisizione. I ricorrenti hanno dedotto un interesse attuale a conoscerli per verificare l’estensione della legittima occupazione originaria e l’esatta decorrenza iniziale della successiva occupazione senza titolo protratta fino all’acquisizione del 2024. Si tratta di un interesse conoscitivo concreto e funzionale alla tutela della posizione proprietaria.

Il passaggio centrale riguarda il valore del riscontro amministrativo. La nota del 19.12.2024 si limita ad affermare che non sono emerse evidenze documentali riferite alla ditta nell’ambito del procedimento ablatorio originario. Per il Tribunale questa asserzione non equivale alla dichiarazione formale di non possesso dei documenti richiesti. Ne deriva che la società non ha adeguatamente dimostrato l’impossibilità di ottemperare e che l’obbligo ostensivo permane.

Il Collegio accoglie quindi in parte il ricorso e ordina all’amministrazione di ostendere la documentazione indicata alla lettera a) entro venti giorni dalla comunicazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dei ricorrenti, con condanna della società resistente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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