Ottemperanza al giudicato e rimozione del manufatto: l’inerzia del Comune (Cons. Stato n. 5056 del 11.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato di annullamento di un provvedimento autorizzatorio, l’amministrazione è tenuta a porre in essere le attività necessarie alla riduzione in pristino della situazione anteriore. La permanenza del manufatto costituisce di per sé fatto concretante inottemperanza, non essendo sufficiente l’avvio dell’iter amministrativo finalizzato a una nuova collocazione. I tempi del procedimento che attiene all’interesse pretensivo di un soggetto controinteressato non possono essere traslati a carico di chi ha ottenuto il giudicato. La rimozione materiale del manufatto è operazione eseguibile e non può essere condizionata, in fatto o in diritto, dalla sua ricollocazione in altra area.
Il Fatto
I ricorrenti, residenti in un condominio prospiciente un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande, agiscono per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato n. 9787/2023, che aveva annullato il provvedimento comunale del 13 novembre 2017 di autorizzazione al trasferimento del manufatto da piazza Vetra a via Manusardi. Il TAR Milano, con sentenza n. 1851/2019, aveva accolto il ricorso solo quanto alla necessità del permesso di costruire; la decisione era stata impugnata da entrambe le parti e la sentenza ottemperanda aveva riconosciuto l’illegittimità dell’ubicazione per violazione dell’art. 21 del Regolamento comunale sul commercio in aree pubbliche.
Dopo una diffida del 18 giugno 2024, l’amministrazione comunicava di avere avviato la procedura esecutiva, ma il chiosco restava in loco. I ricorrenti chiedono quindi l’ordine di rimozione e la restituzione in pristino dei luoghi, oltre alla condanna dell’ente al pagamento di una somma per ogni ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Comune eccepisce di non essere rimasto inerte: ha avviato l’iter per trasferire il manufatto in piazza XXIV Maggio, individuata come posizione equivalente in esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 566/2014, e la procedura avrebbe già acquisito pareri favorevoli della Commissione per il Paesaggio, della Direzione Sicurezza Urbana, della Direzione Tecnica e Arredo Urbano e della Direzione Verde e Ambiente, mancando solo il parere edilizio. Il chiosco, inoltre, sarebbe inattivo e non produrrebbe aggravio di carico urbanistico.
Il Collegio ritiene la replica non convincente. Pur prendendosi atto della laboriosità dell’iter, la permanenza del manufatto in via Manusardi costituisce obiettivamente inottemperanza alla sentenza n. 9787/2023. All’annullamento del provvedimento autorizzatorio, passato in cosa giudicata, dovevano seguire le attività finalizzate alla riduzione in pristino, e queste sono mancate.
Le giustificazioni dell’ente sono viziate da un travisamento dei presupposti. Gli adempimenti avviati rispondono a un giudicato ottenuto dalla società controinteressata, rispetto al quale i ricorrenti sono estranei e portatori di un interesse opposto. Il Comune opera così un’indebita traslazione dei costi, in termini temporali, a carico dei titolari della pretesa all’esecuzione.
Per soddisfare l’interesse dei ricorrenti basterebbe che l’amministrazione rimuovesse il chiosco, disponendone eventualmente la custodia presso un magazzino o altra area, nelle more del perfezionamento del trasferimento. La rimozione è un’operazione materiale facilmente eseguibile e non può essere condizionata dall’esigenza, diversa e per certi versi opposta, del riposizionamento immediato in altra zona della città.
Il ricorso è pertanto accolto: è ordinato al Comune di provvedere, entro 180 giorni dalla notifica, alla rimozione del chiosco, con nomina, in caso di ulteriore inottemperanza e su istanza di parte, di un Commissario ad acta. Resta invece respinta, allo stato, la richiesta di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per l’assenza dei presupposti, non essendo l’ente rimasto del tutto inerte. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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