Segreto tecnico generico non basta: accesso all’offerta e ai giustificativi di anomalia (Cons. Stato n. 4427 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La stazione appaltante non può sottrarre all’accesso l’offerta tecnica del concorrente sulla base di una dichiarazione generica e stereotipata di segreti tecnici o commerciali resa dall’offerente. L’art. 53, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016 richiede una motivata e comprovata dimostrazione della segretezza, con oscuramento limitato ai singoli elementi effettivamente riservati. Anche in presenza di segreti accertati, deve essere operato il bilanciamento con il diritto di difesa del concorrente ai sensi dell’art. 53, comma 6, d.lgs. n. 50 del 2016. Il diritto di accesso non è circoscritto al perimetro delle censure già articolate, ma serve anche a impostare consapevolmente i motivi aggiunti. Il diniego opposto mediante mera ricezione dell’opposizione dei privati è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Fatto
La vicenda riguarda la procedura di gara indetta dall’Agenzia regionale per la committenza per l’affidamento del servizio di pulizia in favore di una ASL, con aggiudicazione del lotto 2 a una società. La ricorrente, collocatasi al quarto posto della graduatoria, ha impugnato l’aggiudicazione e chiesto l’ostensione della documentazione, ottenendo inizialmente solo una visione parziale e oscurata delle offerte tecniche dei tre operatori che la precedevano.
Il TAR ha respinto le istanze di accesso, ritenendo prevalente la tutela del patrimonio informativo dell’aggiudicataria e sufficiente il verbale di verifica dell’anomalia già osteso. La ricorrente ha proposto due appelli, poi riuniti, con censure coincidenti quanto alla genericità delle dichiarazioni di segreto e all’inerzia istruttoria della stazione appaltante.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse. Il concorrente vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’ostensione degli atti di gara, anche a prescindere dall’attualità dell’iniziativa giudiziaria: la questione del bilanciamento attiene al merito, non all’ammissibilità.
Nel merito, il richiamo al know how aziendale, in assenza di motivata dimostrazione della segretezza commerciale, non è sufficiente a sottrarre l’offerta tecnica all’accesso (Cons. Stato, Sez. III, n. 9515 del 2025). La stazione appaltante deve verificare specificamente e motivatamente la sussistenza dei segreti, oscurando solo le informazioni per cui tale esigenza sia dimostrata (Cons. Stato, Sez. III, n. 1437 del 2021).
Nel caso concreto l’amministrazione si è limitata a mettere a disposizione le offerte oscurate dalle controinteressate, senza alcuna autonoma valutazione. Ha cioè ricevuto acriticamente l’opposizione dei privati, omettendo di accertare la sussistenza di veri e propri segreti e di adottare un provvedimento motivato sul bilanciamento con le esigenze difensive.
Quanto al sub-procedimento di verifica dell’anomalia, il Collegio ha ritenuto insufficiente l’ostensione del solo verbale di sintesi. L’interesse conoscitivo del concorrente richiede l’esame dei giustificativi prodotti e dei relativi allegati, indispensabili per verificare la sostenibilità dell’offerta su voci sensibili quali il costo del lavoro.
L’appello è stato quindi accolto. Resta ferma la possibilità per l’amministrazione di individuare singoli elementi qualificabili come segreti, sulla base di motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente; ove tali segreti siano accertati, dovrà operare il bilanciamento e fornire analitica motivazione, previa attivazione del contraddittorio. Le spese sono poste a carico delle parti soccombenti.
Nota della Redazione
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