Accesso al PEF oscurato: onere di allegare l’interesse ostensivo concreto (TAR Toscana n. 673 del 11.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti ex art. 116 c.p.a., il soggetto che invoca l’ostensione integrale di un piano economico-finanziario presentato da un concorrente in un procedimento concessorio deve allegare, già in sede procedimentale e poi in giudizio, l’interesse ostensivo diretto, concreto e attuale alla conoscenza dei dati oscurati, collegato alla difesa di una situazione giuridicamente rilevante. La mera aspirazione a elaborare progetti concorrenti in vista della futura scadenza delle concessioni non integra l’interesse legittimante. Spetta all’amministrazione il vaglio di strumentalità tra documentazione richiesta e situazione tutelata, ma l’onere di allegazione grava sul richiedente. Il giudizio sull’interesse ostensivo resta distinto e autonomo rispetto al merito della procedura concessoria.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore della logistica portuale, aveva presentato due istanze di accesso agli atti nei confronti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, il 18 e il 20 dicembre 2024. La richiesta si inseriva in un contesto di contenzioso più ampio, relativo all’affidamento di lotti demaniali del porto di Piombino e alla scelta dell’amministrazione di assegnarli in concessione a una società controinteressata.
Dopo aver ottenuto gran parte della documentazione, la ricorrente ebbe a dolersi, con motivi aggiunti, della nota presidenziale del 19 febbraio 2025, con cui l’ente aveva negato l’accesso integrale al PEF e alla relazione istruttoria, consegnandoli in versione oscurata. Di qui il ricorso, con richiesta di nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di rinvio formulata dalla ricorrente, che aveva invocato la pendenza dell’appello avverso una precedente sentenza della stessa Sezione. Il giudice ha richiamato l’art. 73, comma 1 bis, c.p.a., che consente il differimento della trattazione solo per casi eccezionali, e ha rilevato l’opposizione delle altre parti.
Nel merito, il ricorso principale è stato dichiarato in massima parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata via via completata l’ostensione dei documenti richiesti. Il contenzioso è rimasto pertanto circoscritto alla pretesa di accesso integrale al PEF e alla relazione istruttoria.
Su tale residuo, il Tribunale ha ritenuto il petitum sovrapponibile a quello già deciso con la sentenza n. 473 del 14 marzo 2025 della stessa Sezione. Ha quindi richiamato quel percorso motivazionale: la pretesa conoscitiva non può trovare accoglimento se il richiedente non indica, né in sede procedimentale né in giudizio, quale interesse sostanziale giustifichi la necessità di conoscere i dati oscurati.
Il Collegio ha poi valorizzato la natura delle informazioni contenute nel PEF: strategie imprenditoriali, clientela, bacino di utenza, fonti di finanziamento, investimenti e caratteristiche prestazionali. Dati che, una volta noti, potrebbero essere utilizzati dalla ricorrente per elaborare progetti concorrenti alla scadenza delle concessioni. Ha inoltre osservato che il piano era stato presentato nel procedimento di estensione della concessione, senza che la ricorrente avesse formulato osservazioni o istanze concorrenti.
Da qui il rigetto della residua pretesa ostensiva, con compensazione delle spese in ragione della complessità dei procedimenti implicati.
Nota della Redazione
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