Onere di collaborazione e soccorso istruttorio nella domanda di CIGO (TAR Abruzzo n. 287 del 30.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nei procedimenti amministrativi automatizzati, destinati alla gestione di un rilevante numero di istanze, l’amministrazione che indichi puntualmente al richiedente le modalità di inoltro della documentazione, compreso l’indirizzo di posta elettronica certificata cui trasmetterla, pone a carico dell’istante un onere di collaborazione che trova fondamento nell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. L’invio della documentazione a una casella diversa da quella comunicata è erroneo e non sana la carenza documentale della domanda. Non integra violazione del soccorso istruttorio l’omessa indicazione analitica della documentazione mancante, quando l’amministrazione abbia reiterato le richieste di integrazione individuando gli atti occorrenti e le modalità di trasmissione. La richiesta di indennizzo da ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis, della legge n. 241/1990 è inammissibile se l’istante non si sia preliminarmente rivolto all’Autorità titolare del potere sostitutivo.
Il Fatto
La società ricorrente presentava in via telematica, nel novembre 2015, una domanda di integrazione salariale ordinaria per l’edilizia relativa a un periodo compreso tra il 9 novembre 2015 e il 6 febbraio 2016, senza allegare la documentazione prescritta e, in particolare, l’elenco dei lavoratori interessati in formato CSV.
L’INPS invitava più volte la società e il consulente delegato a integrare la domanda, indicando in ogni comunicazione la casella di posta istituzionale cui inviare gli atti. La documentazione veniva invece trasmessa a un diverso indirizzo. Seguiva la reiezione della domanda e, quindi, il rigetto del ricorso amministrativo da parte del ComitatoAmministratore. La società impugnava la delibera davanti al TAR, chiedendo anche l’accertamento del diritto alla prestazione e la condanna dell’Istituto all’indennizzo per il ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso nel merito. La prima censura, fondata sull’assunto che la documentazione fosse stata effettivamente inviata, è infondata: l’INPS aveva individuato quale destinataria la casella SostegnoReddito.Teramo@inps.it e tale indicazione era stata ripetuta in tutte le comunicazioni, compresa quella che la ricorrente ammette di avere ricevuto.
Il Tribunale sottolinea che l’altro indirizzo utilizzato costituiva una casella applicativa non abilitata alla ricezione della documentazione. In una procedura automatizzata, l’onere di collaborazione impone al richiedente di attenersi alle istruzioni ricevute e non di procedere autonomamente. L’invio alla casella sbagliata viene quindi qualificato come violazione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, il Collegio rileva che le ragioni ostative all’accoglimento erano state esplicitate nelle plurime richieste di integrazione, cinque in pochi mesi, e che l’INPS aveva espressamente avvertito che la mancanza del file CSV avrebbe comportato la reiezione dell’istanza. L’onere di segnalazione era dunque compiutamente assolto, con conseguente infondatezza della censura.
La domanda di indennizzo da ritardo è invece respinta per una ragione preliminare: la società non si era rivolta all’Autorità titolare del potere sostitutivo, adempimento richiesto a pena di inammissibilità. Il Collegio richiama sul punto TAR Sicilia, Sez. I, n. 1769/2023, che a sua volta cita Cons. Stato, Sez. V, n. 3079/2021 e TAR Lazio, Sez. I, n. 4433/2020.
Il ricorso è quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese di giudizio, liquidate in euro tremila.
Nota della Redazione
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