Cessazione della materia del contendere per ottemperanza eseguita (TAR Lombardia n. 3449 del 29.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato, la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando l’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, dia esecuzione alla pronuncia da ottemperare provvedendo a quanto dovuto. In tale evenienza, poiché l’esecuzione è intervenuta successivamente all’introduzione del giudizio, le spese di lite sono poste a carico dell’Amministrazione resistente e liquidate in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 616 del 2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 541,76 lordi a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute relative agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, oltre interessi dal dovuto al saldo. Avendo l’Amministrazione omesso di dare spontanea esecuzione alla pronuncia, l’interessata ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, chiedendo che fosse ordinato all’Amministrazione di conformarsi al giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che, in prossimità della camera di consiglio, la ricorrente aveva depositato una nota con cui dichiarava che, dopo la proposizione del ricorso, l’Amministrazione aveva provveduto a dare esecuzione alla sentenza, pagando quanto dovuto. Sul presupposto di tale sopravvenienza, il Tribunale ha ritenuto che non vi fosse più alcuna utilità a decidere sulla domanda di ottemperanza, non residuando alcuna lesione attuale dell’interesse della ricorrente all’esecuzione del giudicato.
La pronuncia si fonda sul principio, costantemente affermato in materia, per cui l’intervenuta esecuzione della sentenza passata in giudicato determina il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso in ottemperanza. Il giudice, pertanto, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, trattandosi di evenienza che non richiede l’accertamento di alcun vizio dell’azione amministrativa e che rende inutile ogni ulteriore statuizione di merito.
Quanto al regime delle spese, il Collegio ha rilevato che l’esecuzione era intervenuta dopo la proposizione del ricorso. Tale circostanza assume rilievo decisivo ai fini della regolazione delle spese di lite, in quanto l’iniziativa giudiziale della ricorrente è risultata necessaria per ottenere l’adempimento di un’obbligazione già cristallizzata nel giudicato. La soccombenza virtuale dell’Amministrazione, che ha resistito pur non avendo spontaneamente ottemperato, ha quindi giustificato la condanna al rimborso delle spese.
Il Tribunale ha pertanto condannato il Ministero resistente al rimborso delle spese di giudizio, liquidate in euro 800, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Ha infine ordinato che la sentenza fosse eseguita dall’autorità amministrativa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.