Accesso alla finanza di progetto e prova del segreto tecnico-commerciale (TAR Sicilia n. 2886 del 23.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di finanza di progetto il proponente la cui proposta non superi il vaglio di fattibilità e pertinenza di cui all’art. 193, comma 5, d.lgs. n. 36/2023 ha interesse all’accesso alla proposta del concorrente ammesso alla fase successiva, trattandosi di procedura comparativa e non di valutazione isolata. Il diniego di ostensione fondato su segreti tecnici e commerciali è illegittimo quando l’amministrazione si limiti a richiamare genericamente il know how dell’opponente, senza individuare l’informazione specifica, il suo valore economico e le misure di protezione adottate. È illegittimo, altresì, il diniego integrale adottato in luogo dell’ostensione parziale con oscuramenti selettivi delle sole parti effettivamente coperte da segreto, le quali vanno puntualmente individuate. In difetto di tali presupposti la trasparenza delle gare prevale sulla tutela del know how dei concorrenti.

Il Fatto

La società ricorrente, in proprio e quale mandataria di un raggruppamento, aveva partecipato all’avviso pubblico esplorativo indetto dall’Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana per la concessione di un complesso termale, ai sensi dell’art. 193, comma 5, d.lgs. n. 36/2023. All’esito dell’istruttoria comparativa l’amministrazione individuava la sola proposta della controinteressata ai fini della fase successiva, escludendo quella della ricorrente.

Con istanza del 28.5.2026 la ricorrente chiedeva l’accesso agli atti, ottenendone il parziale accoglimento quanto alla documentazione amministrativa e il diniego quanto al progetto di fattibilità tecnico-economica, al piano economico-finanziario, allo schema di convenzione, alla matrice dei rischi, alle relazioni e agli elaborati tecnici, in ragione di asseriti segreti tecnico-commerciali. Da qui il ricorso per annullamento e per l’accertamento del diritto all’ostensione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta anzitutto le questioni preliminari. Esclude la valutazione dei documenti depositati dalla controinteressata il giorno precedente l’udienza, per difetto di dimostrazione delle ragioni di estrema difficoltà, e dell’atto depositato dalla ricorrente dopo la chiusura della camera di consiglio. Ritiene superata, per la ragione più liquida, la questione di parziale inammissibilità relativa alla relazione istruttoria, essendo intervenuta rinuncia in udienza. Respinge l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, poiché il ricorso risulta notificato al solo Assessorato.

Nel merito, il giudice qualifica la fase di selezione delle proposte come procedura comparativa, richiamando la giurisprudenza amministrativa che riconosce l’interesse del proponente escluso a contestare la scelta preliminare, anche al fine di evitare una zona franca di insindacabilità. L’interesse all’accesso, quindi, sussiste e supera l’eccezione in rito: la documentazione già ostesa non ha soddisfatto l’esigenza difensiva, che resta integra sotto il profilo del vaglio critico della comparazione svolta.

Il thema decidendum si sposta così dal “se” al “quanto” ostendere. Il Collegio chiarisce che non basta l’affermazione che i documenti attengano genericamente al know how dell’opponente: occorre un’informazione specificamente individuata, suscettibile di sfruttamento economico e connotata da segretezza oggettiva, la cui sussistenza formi oggetto di autonomo e discrezionale apprezzamento dell’amministrazione. Richiama i principi dell’art. 35, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 98 d.lgs. n. 30/2005, che impongono la prova dei brevetti o dei segreti e l’adozione di misure ragionevolmente adeguate a mantenerli tali.

Applicando tali criteri, la nota impugnata risulta generica: non chiarisce l’effettiva esistenza di segreti e delle relative misure di protezione, né le ragioni ostative a un’ostensione parziale con puntuale individuazione dei documenti coperti. Il ricorso è pertanto parzialmente improcedibile quanto alla relazione istruttoria e accolto per il resto, con condanna dell’amministrazione a ostendere integralmente i documenti richiesti nel termine di trenta giorni ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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