Professore emerito: i venti anni si computano anche come associato (TAR Puglia n. 523 del 26.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il requisito dei venti anni di servizio richiesto per il conferimento del titolo di professore emerito si computa cumulando tutto il servizio prestato in qualità di professore di ruolo, senza distinzione tra fascia ordinaria e associata. L’art. 111 R.D. n. 1592/1933, che testualmente si riferisce ai soli professori ordinari, va letto alla luce dell’art. 15, comma 2, legge n. 311/1958, che ha innovato il perimetro applicativo estendendolo all’intera categoria dei professori universitari. L’interpretazione storico-sistematica è confermata dalla tecnica di formulazione dell’ultimo comma dello stesso art. 15, che espressamente richiama l’art. 110 e non l’art. 111. Una lettura restrittiva produrrebbe esiti irragionevoli, escludendo dal computo il servizio svolto come associato. Il giudice annulla pertanto il diniego ministeriale fondato sulla sola qualifica di ordinario.
Il Fatto
Il ricorrente, già professore ordinario presso l’Università di Foggia e collocato a riposo dal 2018, aveva prestato servizio come professore di ruolo per ventisei anni complessivi, dei quali diciotto e nove mesi nella fascia ordinaria e la parte restante come associato. Il Rettore aveva inoltrato al Ministero dell’Università e della Ricerca, con nota del 27.9.2021, la proposta di conferimento del titolo di professore emerito, corredata dalle delibere degli organi accademici, dal curriculum e da due lettere di sostegno di professori ordinari di altri atenei.
All’inerzia dell’amministrazione, nonostante sollecito e diffida, il ricorrente aveva proposto ricorso per l’accertamento dell’obbligo di provvedere. Nelle more del giudizio il Direttore Generale ha adottato un diniego espresso, rilevando che il candidato non avrebbe maturato almeno venti anni di servizio “in qualità di professore ordinario”. Contro tale provvedimento sono stati proposti motivi aggiunti, dopo che una sentenza non definitiva aveva dichiarato improcedibile il ricorso principale per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nell’interpretazione dell’art. 111 R.D. n. 1592/1933, che subordina il titolo alla prestazione di almeno venti anni di servizio “in qualità di professori ordinari”. Il dato letterale, osserva il Tribunale, va però collocato nel sistema del 1933, quando il ruolo dei professori universitari comprendeva un’unica fascia di docenza.
Il quadro è mutato con la legge n. 311/1958 e, da ultimo, con il d.P.R. n. 382/1980, che ha articolato il ruolo unico in due fasce, ordinari e associati, stabilendo all’art. 22 che lo stato giuridico degli associati è disciplinato dalle norme relative agli ordinari. Il Tribunale richiama sul punto TAR Campania, sez. II, n. 4367 del 2016.
Il passaggio decisivo è l’art. 15, comma 2, legge n. 311/1958, che rinvia all’art. 111 per i presupposti del titolo ma, secondo il Collegio, ne innova il perimetro applicativo estendendolo all’intera categoria dei professori universitari. La conferma è sistematica: l’ultimo comma dello stesso art. 15 precisa che nulla è innovato alle disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 110, senza menzionare l’art. 111. Se il legislatore avesse voluto lasciare immutata anche tale disciplina, avrebbe potuto includerla nel richiamo.
Il Tribunale aderisce alle argomentazioni del parere n. 2203 del 2015 della seconda sezione del Consiglio di Stato, reso su analoga fattispecie, e richiama Cons. Stato, sez. VI, n. 1506 del 2021 e TAR Lecce, sez. II, n. 1722 del 2017. Un’interpretazione restrittiva condurrebbe a esiti irragionevoli, escludendo dal computo gli anni prestati come associato. Coerente è anche il Regolamento dell’Università di Foggia, che all’art. 2, comma 1, richiede complessivamente venti anni in qualità di professore di ruolo.
Nel caso concreto il ricorrente è ordinario a riposo dal 2018 e ha maturato oltre venti anni di servizio di ruolo, con il sostegno di due lettere e il riconoscimento del dipartimento di afferenza. Il ricorso per motivi aggiunti è quindi accolto, con annullamento del provvedimento impugnato e salve le ulteriori determinazioni ministeriali in sede di rivalutazione della proposta. Le spese sono compensate in ragione dell’incerto quadro normativo.
Nota della Redazione
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