Daspo tra prevenzione e “più probabile che non”: legittimo senza certezza piena (TAR Campania n. 5920 del 23.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Daspo è misura di prevenzione e non sanzione, riconducibile al diritto amministrativo della prevenzione. La sua adozione non richiede la certezza del fatto oltre ogni ragionevole dubbio, ma un quadro di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, valutati secondo la regola del “più probabile che non”, con un ragionamento probabilistico di elevata attendibilità. L’ampia discrezionalità riconosciuta al Questore restringe il sindacato del giudice ai soli vizi di travisamento del quadro fattuale o di manifesta incongruenza e irragionevolezza. Nei confronti di chi è già stato destinatario di un Daspo la durata del nuovo divieto non può essere inferiore a cinque anni, senza che rilevi l’esaurimento del precedente provvedimento.

Il Fatto

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive adottato dal Questore della Provincia di Napoli il 22 marzo 2023, con il quale gli è stato imposto per cinque anni di non accedere agli impianti sportivi e ai luoghi interessati al transito dei tifosi. Il provvedimento si fonda sugli scontri verificatisi presso lo stadio cittadino al termine di una partita, durante i quali il ricorrente, indicato come capo della tifoseria locale, avrebbe scavalcato la recinzione, forzato la porta degli spogliatoi e partecipato all’aggressione di quattro giocatori della squadra avversaria.

Il ricorrente ha dedotto l’assenza dei presupposti della misura, la sproporzione della durata e il diniego opposto a un’istanza di accesso. La Questura di Napoli, costituitasi, ha chiesto il rigetto del ricorso. La domanda cautelare era stata respinta con ordinanza n. 1224 del 26 luglio 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’istituto. L’art. 6, comma 1, legge n. 401/1989 consente al Questore di disporre il divieto nei confronti di chi risulti denunciato per aver preso parte attiva a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive, ovvero di chi, sulla base di elementi di fatto, abbia tenuto una condotta evidentemente finalizzata a episodi di violenza o minaccia tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Il Daspo è misura preventiva e non sanzionatoria, come già affermato dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 4033 del 24 giugno 2020: il legislatore anticipa la soglia di attenzione alle situazioni di pericolo concreto.

Da qui la regola probatoria. Non si richiede la certezza ogni oltre ragionevole dubbio, ma una dimostrazione fondata su elementi di fatto gravi, precisi e concordanti, secondo un ragionamento causale probabilistico di elevata attendibilità, come precisato dal Consiglio di Stato, sez. III, n. 4673 del 29 maggio 2025. La latitudine della discrezionalità dell’Amministrazione riduce i margini del sindacato giudiziale, circoscritto al travisamento del quadro fattuale o all’incongruenza manifesta, ferma la necessità che al destinatario sia ascrivibile un comportamento concreto e univoco (Consiglio di Stato, sez. II, n. 7195 del 24 luglio 2023).

Nel caso concreto il Collegio ritiene che il Questore abbia fatto corretto uso del potere attribuitogli. La condotta è descritta con precisione nella motivazione del provvedimento e trova sostanziale riscontro nei verbali di sommarie informazioni e nell’identificazione fotografica operata da due testimoni, che hanno riconosciuto il ricorrente tra i partecipanti allo sfondamento della porta e alla successiva aggressione. L’appartenenza al gruppo ultras risulta peraltro comprovata dalle fotografie pubblicate dallo stesso ricorrente sui social network. Tali elementi, di significato univoco se posti in collegamento tra loro, sono complessivamente sufficienti.

Quanto alla durata, il ricorrente è già stato destinatario di un Daspo. Trova quindi applicazione l’art. 6, comma 5, legge n. 401/1989, che per il recidivo fissa il nuovo divieto tra cinque e dieci anni, senza richiedere la perdurante efficacia del precedente provvedimento. Il Collegio richiama il C.G.A. n. 1078 del 19 novembre 2020: il Daspo interamente scontato non cessa di produrre effetti nell’ordinamento, e solo un annullamento in autotutela o in sede giurisdizionale farebbe venir meno il presupposto dell’inasprimento. L’inesatta indicazione della data del precedente provvedimento è qualificata come mero errore materiale.

Destituito di fondamento è infine il motivo sul diniego di accesso. Gli atti richiesti sono confluiti nell’informativa di reato trasmessa alla Procura e ricadono quindi nel segreto, secondo il richiamo al TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, n. 111 del 10 febbraio 2017 e all’art. 329 cod. proc. pen. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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