CILA non impugnabile ma sindacabile nel merito dal Comune (TAR Lombardia n. 2785 del 21.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
La CILA è atto di natura privatistica, intermedio tra edilizia libera e SCIA, non suscettibile di autonoma impugnazione, poiché il relativo regime non prevede una fase di controllo successivo sistematico entro termine perentorio. A fronte di essa l’Amministrazione dispone di un potere meramente sanzionatorio, ma conserva il potere di vigilanza contro gli abusi ex art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, implicitamente contemplato dall’art. 6-bis. Ne consegue che la CILA non può essere oggetto di valutazione in termini di ammissibilità dell’intervento, ma il Comune può controllare la conformità dell’immobile alle prescrizioni vigenti e archiviare il titolo inefficace per mancanza di conformità urbanistico-edilizia.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di due mappali in Vigevano su cui insiste una strada vicinale delimitata da alberi e recinzione, sostituivano nel 2020 la vecchia recinzione con altra di mt 1,60 fuori terra su paletti metallici. In esito a sopralluogo la Polizia Locale rilevava l’esecuzione dei lavori in assenza di autorizzazione paesaggistica e il restringimento della carreggiata rispetto alla previsione di viabilità del PGT.

I ricorrenti ottenevano la compatibilità paesaggistica e depositavano la relativa CILA, che il Comune archiviava con il provvedimento impugnato, ritenendo il titolo inefficace ai fini edilizi per mancanza di conformità urbanistico-edilizia, essendo l’intervento realizzato su area disciplinata dall’art. 21 del Piano dei Servizi del PGT. Propongono ricorso deducendo violazione degli artt. 3, 6, 6-bis e 31 del d.P.R. n. 380/2001, degli artt. 832 e 841 c.c., eccesso di potere per sviamento e carenza di istruttoria.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il Collegio qualifica la CILA come istituto intermedio tra edilizia libera e SCIA, avente carattere residuale e natura privatistica, non suscettibile di autonoma impugnazione, richiamando il parere del Consiglio di Stato n. 1784 del 2016 e la giurisprudenza amministrativa ivi citata. Diversamente dalla SCIA, il regime dell’edilizia libera e dell’edilizia libera certificata non prevede un controllo successivo sistematico entro termine perentorio: l’Amministrazione dispone di un unico potere, quello sanzionatorio.

Il Tribunale precisa però che, sulla scorta dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la P.A. mantiene fermo il potere di vigilanza contro gli abusi, implicitamente contemplato dall’art. 6-bis. La CILA non può quindi essere oggetto di valutazione in termini di ammissibilità dell’intervento, ma al Comune non è precluso il potere di controllare la conformità dell’immobile alle prescrizioni vigenti.

Su tali premesse il Collegio respinge le censure. Dal sopralluogo risultavano indicate tutte le recinzioni con riferimento alla fascia di rispetto stradale, alla ubicazione e all’epoca di costruzione. È acclarato che la recinzione era realizzata su area coperta da vincolo di inedificabilità assoluta ai sensi dell’art. 21 del Piano dei Servizi, e che oltre all’autorizzazione paesaggistica è necessario anche il titolo edilizio. Rilevano pertanto le ragioni di interesse pubblico sottese alla determinazione, il cui presupposto è l’inefficacia del titolo ai fini edilizi e la mancanza di conformità.

Il Tribunale sottolinea che l’esercizio dei poteri di vigilanza e repressivi è espressione del principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost. e costituisce una delle imprescindibili modalità di cura dell’interesse pubblico. I provvedimenti repressivi degli abusi edilizi sono tipizzati e vincolati, presupponendo un mero accertamento tecnico sulla consistenza e sul carattere abusivo delle opere, senza obbligo di comparazione degli interessi e senza affidamento tutelabile del privato. Trova inoltre applicazione l’art. 21-octies, comma 2, legge n. 241/1990, non essendo annullabile il provvedimento a contenuto vincolato.

La decisione è assunta applicando il principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale, richiamando Cons. Stato, A.P., n. 5 del 2015 e Cass. Civ., SS. UU., n. 26242 del 2014. Il ricorso è respinto perché infondato, con compensazione delle spese in ragione della risalenza della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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