Accesso alle relate di notifica per difendersi dall’esecuzione esattoriale (TAR Emilia-Romagna n. 125 del 19.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso agli atti amministrativi è riconosciuto a chi vanti un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto, ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990. L’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990 impone comunque di garantire l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici. Il diniego tacito opposto dall’amministrazione è illegittimo quando l’istanza sia correlata a un interesse sostanziale differenziato e non sussistano esigenze di riservatezza riferibili a terzi controinteressati. Il diritto di accesso va affermato integralmente in favore di chi debba difendersi in un giudizio di opposizione all’esecuzione esattoriale.
Il Fatto
Il ricorrente riceve dall’Agenzia delle Entrate Riscossione un pignoramento di crediti verso terzi per un importo rilevante e propone opposizione all’esecuzione davanti al Tribunale civile, sollevando anche eccezione di prescrizione. Per difendersi chiede all’Agenzia, ai sensi degli artt. 22 e seguenti legge n. 241/1990, copia delle relate di notifica dell’atto di intimazione e delle cartelle di pagamento asseritamente notificate nel periodo 2001-2007.
Sull’istanza si forma il silenzio-diniego previsto dall’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990. Il ricorrente impugna il tacito diniego chiedendo l’accertamento del diritto di accesso e l’ordine di esibizione della documentazione.
La Motivazione della Corte
L’Agenzia si costituisce e deposita una mail con cui ha trasmesso al ricorrente la relata di notifica delle cartelle di pagamento, precisando che la notifica dell’avviso di intimazione è “in corso di spedizione”. Il ricorrente prende atto dell’ostensione parziale, ma insiste per l’accoglimento non avendo ricevuto la relata dell’avviso di intimazione, atto presupposto dell’esecuzione forzata.
Il Tribunale dichiara il ricorso in parte improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, limitatamente alla documentazione già trasmessa il 15 dicembre 2023. La parziale improcedibilità consegue alla condotta satisfattiva dell’amministrazione, pur intervenuta dopo la proposizione del gravame.
Sulla parte residua il ricorso è fondato. Il Collegio richiama l’art. 22, comma 1, lett. b), legge n. 241/1990, nel testo novellato dalla legge 11 febbraio 2005 n. 15, che richiede la titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale. Il successivo comma terzo sancisce l’accessibilità di tutti i documenti amministrativi salvo le eccezioni dell’art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, mentre il comma 7 garantisce comunque l’accesso ai documenti necessari per difendere i propri interessi giuridici.
L’istanza del ricorrente è motivata dall’esigenza di tutela della propria posizione debitoria fiscale ed è correlata a un interesse sostanziale differenziato. Non emergono esigenze di riservatezza concernenti dati riferibili a terzi controinteressati ostative all’ostensione. Il diniego tacito appare perciò ingiustificato.
Il Tribunale afferma il diritto di accesso a tutta la documentazione richiesta con l’istanza dell’11 ottobre 2023, in formato integrale, essendo necessaria per la difesa dei propri interessi giuridici ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge n. 241/1990. Ordina all’Agenzia di consentire l’accesso mediante estrazione di copia entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Le spese di lite sono compensate in ragione dell’avvenuta ostensione parziale.
Nota della Redazione
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