Accesso del sindacato agli atti sui fondi contrattuali della dirigenza sanitaria (TAR Campania n. 491 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’organizzazione sindacale può essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante all’accesso agli atti e ai documenti amministrativi, tanto in relazione alla posizione dei singoli iscritti, con esclusione di ogni ipotesi di potenziale conflitto di interessi, quanto in relazione a un interesse proprio, rapportabile alla posizione di parte del conflitto collettivo che intercorre tra sindacato e amministrazione-datore di lavoro. Formatosi il silenzio-rigetto sull’istanza ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990, il giudice amministrativo accerta il diritto all’ostensione e ordina all’amministrazione di esibire la documentazione. L’ordine resta tuttavia limitato ai documenti non ancora pubblicati sul sito istituzionale e a quelli per i quali non operano le cause di esclusione previste dall’art. 24 della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Un’organizzazione sindacale della dirigenza medica e veterinaria notificava a mezzo pec, il 09.09.2024, un’istanza di accesso a un’azienda ospedaliera. Chiedeva la visione e l’estrazione di copie della documentazione relativa alla costruzione dei fondi contrattuali di posizione, delle particolari condizioni di lavoro e dei risultati della dirigenza del ruolo sanitario, per ciascun anno dal 2020 al primo trimestre 2024.

L’amministrazione non si pronunciava nel termine di trenta giorni. Il sindacato proponeva allora ricorso ai sensi dell’art. 116 c.p.a., chiedendo l’accertamento del proprio diritto di accesso e la condanna all’esibizione. L’azienda si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il giudice rileva anzitutto il decorso del termine di trenta giorni previsto dall’art. 25 della legge n. 241/1990 e la mancata pronuncia dell’amministrazione sull’istanza. Sussiste dunque il presupposto per la decisione sulla domanda di accesso.

Nel merito, la ricorrente invoca un interesse specifico fondato sul diritto all’informazione riconosciuto al sindacato dalle relazioni sindacali, ai sensi dell’art. 5 ss. CCNL della dirigenza medica e veterinaria 2019-2021, e sulla propria qualità di ente esponenziale degli iscritti. L’amministrazione eccepisce invece che l’istanza non era sufficientemente motivata e che solo con il ricorso era stato richiamato il citato articolo del contratto collettivo.

La Corte richiama l’orientamento del Consiglio di Stato, sez. IV, 30.12.2003, n. 9158, secondo cui l’organizzazione sindacale può essere titolare di un interesse giuridicamente rilevante all’accesso, sia in relazione alla posizione dei singoli iscritti, con esclusione di ogni potenziale conflitto di interessi, sia in relazione a un interesse proprio, rapportabile a una posizione di parte del conflitto collettivo tra sindacato e datore di lavoro.

Su questa base il Collegio ritiene la domanda fondata in ragione della posizione qualificata della ricorrente e dell’interesse all’ostensione. L’accoglimento è però circoscritto ai documenti non ancora pubblicati sul sito dell’amministrazione — essendo già pubblicate le delibere sui fondi contrattuali — e a quelli per i quali non ricorrono le cause di esclusione dell’art. 24 della legge n. 241/1990, dovendosi preservare la sfera privata dei lavoratori quanto ad assegni e trattamenti economici individuali.

Il Tribunale accerta il silenzio-rigetto e ordina all’azienda di esibire la documentazione nel termine di trenta giorni, nei limiti indicati. Compensa le spese di giudizio, considerata la tardiva esplicitazione dell’interesse solo nel ricorso e l’accoglimento parziale della domanda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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