Compensazione prezzi materiali calcolata sul prezzo del decreto ministeriale non sul prezzario (TAR Campania n. 498 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione per gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, disciplinata dall’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 convertito dalla legge n. 106/2021, si determina applicando al prezzo medio del materiale rilevato dal decreto ministeriale la variazione percentuale accertata, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore. Non assume rilievo, a tal fine, il prezzo contrattualizzato risultante dal prezzario a base di gara. La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta e va calcolata secondo le modalità operative indicate dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 25 novembre 2021. Il prezzo del decreto ha valore parametrico per il calcolo, senza interferire con i prezzi contrattuali applicati nella contabilità dei lavori.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria di un accordo quadro per interventi di sicurezza stradale, presentava istanza di compensazione ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 per i materiali impiegati nel secondo semestre 2021. La stazione appaltante riconosceva un importo di € 181.188,90 oltre IVA, calcolato sul prezzo contrattualizzato depurato di manodopera, utile, spese generali e ribasso.

La società impugnava la determinazione dirigenziale e gli atti connessi, chiedendo l’accertamento del maggior importo di € 254.577,67 oltre IVA e la condanna dell’amministrazione al pagamento, oltre interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002. La Città Metropolitana resistente chiedeva il rigetto del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio circoscrive la controversia al solo criterio di quantificazione: non è contestata la quantità né la tipologia dei materiali, né l’incremento dei costi. La questione riguarda le modalità di calcolo dell’importo dovuto a titolo di compensazione.

Il Tribunale ricostruisce la disciplina richiamando la propria sentenza n. 8016 del 22.12.2022. L’art. 1-septies prevede che la compensazione si determini applicando alle quantità dei singoli materiali le variazioni di prezzo rilevate dal decreto ministeriale, eccedenti la soglia di alea. La circolare MIMS del 25 novembre 2021 chiarisce le modalità operative: la variazione percentuale, depurata dell’alea, si applica al prezzo medio rilevato dal decreto per il materiale nell’anno di presentazione dell’offerta.

L’amministrazione aveva invece ancorato il calcolo al prezzo contrattualizzato, depurato di ogni componente e del ribasso. Il Collegio ritiene corretto il diverso conteggio operato dal direttore dei lavori, che ha individuato il prezzo medio nel decreto, applicato la variazione depurata dell’alea e la ha rapportata alle quantità contabilizzate.

Tale conclusione è confermata dalla verificazione disposta ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm. Il verificatore rileva che la formula di calcolo non considera il ribasso d’asta e che il prezzo del decreto ha valore parametrico, non interferendo con i prezzi contrattuali della contabilità. La metodologia basata sul prezzo contrattualizzato ribassato si discosta dalle indicazioni ministeriali.

Ne consegue l’accertamento del diritto della società all’importo di € 254.577,67 oltre IVA, in aggiunta a quello già riconosciuto, con interessi al tasso del d.lgs. n. 231/2002 dal 16 gennaio 2023, e la condanna dell’amministrazione. Il ricorso è accolto, con annullamento della determinazione impugnata nella parte relativa alla minore liquidazione e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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