Valutazioni comparative e giudicato: legittimo il giudizio in cifre decimali (TAR Campania n. 3425 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di riedizione del potere amministrativo conseguente a un giudicato annullatorio, la commissione giudicatrice è tenuta a conformarsi al solo obbligo conformativo accertato dal giudice, senza estendere la rivalutazione agli aspetti rimasti incontestati. Le valutazioni comparative di organi espressione di discrezionalità tecnica sono sindacabili dal giudice amministrativo solo per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà, travisamento dei fatti o macroscopico errore riscontrabile ictu oculi, restando inammissibili le censure che si risolvono in un sindacato sostitutivo di merito, al di fuori dei casi dell’art. 134 c.p.a. Ne consegue che è legittimo il punteggio espresso in cifre decimali, non essendo imposta da alcuna norma o clausola del bando la riconduzione a numeri interi, e che la valutazione unitaria dell’attività didattica non deve essere necessariamente scomposta nella media aritmetica dei singoli sub-criteri.
Il Fatto
Un ateneo indiceva una procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, co. 1, della legge n. 240/2010. Alla selezione partecipavano due candidati. All’esito della prima valutazione, la commissione individuava quale candidata maggiormente qualificata la ricorrente, con un punteggio superiore di 0,10 rispetto al controinteressato.
Il controinteressato impugnava tale esito e otteneva l’annullamento degli atti: il giudice di prime cure ravvisava un difetto di motivazione in ordine al volume e all’intensità dell’attività didattica dei candidati, a fronte di un rilevantissimo divario quantitativo. La pronuncia veniva confermata in appello. Nominata una nuova commissione in composizione rinnovata, questa presceglieva il controinteressato con il punteggio di 8,65, a fronte dell’8,05 attribuito alla ricorrente. Quest’ultima ha impugnato il nuovo esito, deducendo l’illegittima introduzione di una metodologia di calcolo e l’elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge integralmente il ricorso principale e dichiara improcedibile quello incidentale. Preliminarmente, il Tribunale ricostruisce l’obbligo conformativo discendente dal giudicato annullatorio: la decisione di annullamento aveva censurato l’ingiustificata esiguità del divario di punteggio, reputando non emergente dalla motivazione il percorso logico seguito dalla commissione a fronte di un rilevantissimo scarto quantitativo.
Sul primo motivo, il Collegio nega che il ricorso possa fondarsi sull’impiego delle cifre decimali per calcolare i punteggi. Nessuna norma di legge né clausola del bando preclude l’espressione del giudizio con numero decimale, né impone la riconduzione a valori interi per eccesso o per difetto. La gamma più articolata dei punteggi, ad avviso del giudice, dà conto in modo più aderente delle differenze effettive, laddove la scala dei giudizi (scarso, sufficiente, buono, ottimo, eccellente) non vincola affatto la commissione all’uso di numeri interi.
Quanto al secondo motivo, il Tribunale esamina i verbali della nuova commissione e ne trae conferma del radicale divario tra i profili dei due candidati: per il controinteressato circa 20 anni di servizio, corsi universitari di I e II livello, un numero cospicuo di tesi e tutoraggi; per la ricorrente attività didattica avviata nel 2010/2011, con impegno medio annuo e numero di tesi assai inferiori. La valutazione di “discreto” attribuita alla ricorrente rispecchia pertanto con maggior aderenza il divario, in coerenza con l’obbligo conformativo, escludendosi così l’elusione del giudicato.
Il Collegio sottolinea i limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni di discrezionalità tecnica, ammesso solo per illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento, con richiamo a giurisprudenza consolidata. Quanto al supposto errore di calcolo, il Tribunale esclude che la commissione dovesse operare una media aritmetica dei quattro sub-criteri (volume, intensità, continuità, congruenza), non essendo tale scomposizione prevista dal bando né dai criteri; il giudizio ben poteva essere espresso in forma unitaria.
Infine, sul quarto motivo, il Collegio rileva che l’amministrazione ha comunque fornito riscontro all’istanza di autotutela, ricordando che non sussiste l’obbligo di pronunciarsi esplicitamente su una sollecitazione del genere. Spese compensate.
Nota della Redazione
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