Quote latte: soci illimitatamente responsabili e giudicato sul prelievo (TAR Lombardia n. 498 del 03.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
I soci di una società semplice rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, che sono anche obbligazioni proprie: gli atti di accertamento e le sentenze pronunciate nei confronti della società producono quindi effetto immediato anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Il credito dell’AGEA per il prelievo supplementare, anche se riscosso mediante ruolo, non ha natura tributaria e non soggiace al termine di decadenza dell’art. 25, comma 1-c, d.P.R. n. 602/1973. La proposizione del ricorso contro gli atti di imputazione determina, ai sensi dell’art. 2945, comma 2, cod. civ., effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione per tutta la durata del giudizio. Il giudicato di merito che abbia accertato la debenza del prelievo impedisce il ricalcolo imposto dal diritto dell’Unione, cristallizzando la posizione debitoria del produttore.
Il Fatto
I ricorrenti, soci solidalmente e illimitatamente responsabili di una società agricola produttrice di latte vaccino, impugnano tre intimazioni di pagamento emesse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel dicembre 2021, con le quali è stato chiesto a ciascuno il pagamento in solido di oltre ventunomila euro a titolo di prelievo supplementare, interessi e oneri per la campagna 1996-1997. Le intimazioni si fondano su una cartella di pagamento dell’AGEA notificata nel 2015. L’impugnazione è estesa al ruolo richiamato nelle intimazioni, con domanda di risarcimento del danno.
I ricorrenti deducono l’incertezza sulla produzione nazionale di latte, la prescrizione del debito, la necessità di disapplicare le norme interne contrastanti con il diritto dell’Unione, la mancata detrazione delle compensazioni con gli aiuti PAC e vizi propri degli atti, tra cui la decadenza e il difetto di motivazione. Le amministrazioni intimate chiedono la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto il rapporto tra soci e società. Richiamando l’art. 2267 cod. civ. e un consolidato orientamento di legittimità (Cass. civ. Sez. Trib. n. 19188 del 2006; Cass. civ. Sez. I n. 1040 del 2009; Cass. civ. Sez. Trib. n. 6129 del 2021), il Collegio esclude che l’imputazione del prelievo alla società costituisca errore nell’individuazione del debitore. La posizione dei ricorrenti coincide con il debito accertato dalle sentenze del Consiglio di Stato e del TAR Brescia.
Nel merito delle censure sulla sussistenza del credito, i giudici respingono l’argomento dell’incertezza sulla produzione nazionale, richiamando la giurisprudenza europea e nazionale (Corte cost. n. 272 del 2005; Cons. Stato Sez. II n. 1077 del 2020). Quanto agli interessi, la loro applicazione è corretta: la rinuncia costituirebbe aiuto di Stato, ammesso solo nei limiti della rateizzazione autorizzata in sede europea. Il credito non è prescritto, poiché il ricorso ha prodotto effetto interruttivo e sospensivo ex art. 2945, comma 2, cod. civ., esteso all’intera durata del processo. Né opera la decadenza dell’art. 25, comma 1-c, d.P.R. n. 602/1973, estranea a un credito non tributario.
Il Tribunale riconosce che la frazione di prelievo recuperata mediante compensazione con gli aiuti PAC deve essere esclusa dalla riscossione, ma solo se gli importi siano individuati in modo certo (Cons. Stato Sez. II n. 5858 del 2019): nella specie l’AGEA ha documentato i recuperi. Passando alla domanda subordinata di ricalcolo, il Collegio richiama le sentenze della Corte di Giustizia (C.Giust. C-348/18, Barausse; C.Giust. C-46/18, San Rocco; C.Giust. C-377/19, Benedetti), che impongono la disapplicazione della normativa interna sul meccanismo di compensazione nazionale.
Tale ricalcolo, tuttavia, incontra l’ostacolo del giudicato. Le sentenze del Cons. Stato n. 1216 del 2015 e del TAR Brescia n. 1048 del 2022 hanno esaminato e respinto la questione dell’uso di categorie prioritarie, ponendosi in contrasto frontale con la successiva interpretazione europea. Un giudicato di tale estensione cristallizza la posizione debitoria e preclude al giudice di tornare sulla stessa questione. Il debito resta quindi definito nell’importo originario, con gli interessi, dedotta la parte già compensata. Il ricorso è respinto, anche quanto al risarcimento, con compensazione delle spese per la complessità dei rapporti tra normativa interna e diritto europeo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 2267 c.c. – Responsabilità per le obbligazioni sociali
- Art. 2945 c.c. – Effetti e durata dell'interruzione