Terzo condono in Sicilia, sanatoria esclusa anche per vincoli relativi (TAR Sicilia n. 2843 del 06.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
In Sicilia il terzo condono edilizio non è ammesso in presenza di vincoli relativi, e non soltanto di vincoli assoluti. L’art. 24 della l.r. Sic. n. 15/2004 richiama integralmente l’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito in l. n. 326/2003, e con esso il limite di cui al comma 27, lett. d), che attribuisce carattere ostativo alla sanatoria anche quando il vincolo non comporti inedificabilità assoluta. La declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, l.r. Sic. n. 19/2021 ha confermato che le previsioni statali sui limiti massimi del condono costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. Nelle aree vincolate sono dunque sanabili i soli interventi di minore rilevanza, non le opere che determinano nuovo volume o superficie. Il silenzio-assenso non si perfeziona con il solo decorso del tempo, ma richiede la sussistenza dei presupposti sostanziali per l’accoglimento dell’istanza.
Il Fatto
La ricorrente presenta nel dicembre 2004 istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, per un’unità immobiliare destinata a civile abitazione. L’opera insiste nel perimetro del Parco dell’Etna, in zona “D”, su area gravata da vincolo idrogeologico e da vincolo paesaggistico. Per tale ragione viene richiesto anche il nulla-osta all’Ente Parco.
L’Ente Parco rigetta l’istanza con provvedimento dell’ottobre 2023; segue il diniego comunale di concessione in sanatoria. La ricorrente impugna entrambi gli atti davanti al TAR Sicilia, sostenendo l’irrilevanza della sentenza della Corte costituzionale n. 252/2022, perché il silenzio-assenso si sarebbe formato prima della pubblicazione, e lamentando il difetto di considerazione delle osservazioni procedimentali. Resiste il Comune; l’Assessorato regionale eccepisce il difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione dell’Assessorato, estraneo al procedimento, e passa al merito, rigettando il ricorso. Il punto di partenza è l’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269/2003: le opere abusive non sono suscettibili di sanatoria se realizzate su immobili soggetti a vincoli ambientali, paesistici e idrogeologici, in assenza o difformità del titolo e non conformi agli strumenti urbanistici.
Secondo l’orientamento consolidato richiamato (Cons. Stato n. 1036/2023, n. 90/2023, n. 8781/2022), la sanatoria in area vincolata richiede il concorso di quattro condizioni: anteriorità dell’opera al vincolo, conformità urbanistica, riconducibilità alle tipologie di minore rilevanza e parere favorevole dell’autorità preposta al vincolo. La Corte costituzionale n. 252/2022 ha poi chiarito che il rinvio dell’art. 24 l.r. Sic. n. 15/2004 all’art. 32 citato è integrale, e comprende quindi anche il limite della lett. d).
Ne deriva il superamento del diverso indirizzo espresso dal C.G.A.R.S. n. 291/2010, come affermato da C.G.A.R.S. n. 836/2023. Nel caso concreto l’opera rientra nella tipologia 1, con aumento di volumetria, e insiste su area soggetta a tutela paesaggistica: la sanatoria è quindi preclusa. Il Collegio esclude che la zona “D” del Parco sia sottratta al nulla-osta, non prevedendolo né la disciplina regionale né la l. n. 394/1991.
Quanto al silenzio-assenso, l’art. 24 l.r. n. 37/1985 non contempla alcuna ipotesi di accoglimento implicito (C.G.A.R.S. n. 708/2023), e in assenza delle condizioni sostanziali il titolo non si forma per silentium. La censura sull’applicabilità della pronuncia costituzionale è infondata: la declaratoria opera erga omnes con effetto retroattivo, salvi i rapporti esauriti, categoria non configurabile perché il procedimento non era concluso alla pubblicazione. Infine, la natura vincolata delle determinazioni in materia di sanatoria esclude la necessità di apporti partecipativi. Le spese sono compensate per le oscillazioni giurisprudenziali.
Nota della Redazione
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