L’accesso tardivo non differisce il termine per impugnare la sanatoria edilizia (C.G.A.R.S. n. 578 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di impugnazione del titolo edilizio rilasciato in sanatoria, il termine decadenziale decorre dalla conoscenza del provvedimento, che l’amministrazione assicura mediante la pubblicazione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 20, comma 6, d.P.R. n. 380/2001: a tale formalità la legge collega una presunzione di conoscenza, trattandosi dell’unica concretamente possibile quando manchi il cartello di cantiere. Chi eccepisce la tardività deve provare la conoscenza del titolo da parte del ricorrente, ma chi impugna a distanza di tempo è tenuto a illustrare le ragioni del ritardo. L’accesso agli atti ex art. 22, lett. b), legge n. 241/1990 va esercitato senza indugio: un’istanza tardiva e strumentale non differisce il dies a quo e il ritardo opera in danno di chi lo ha posto in essere. Il ricorso proposto oltre il termine di sessanta giorni è pertanto irricevibile.

Il Fatto

Il Comune di Ventimiglia di Sicilia ha rilasciato una concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 47/1985 in favore della dante causa degli appellanti. I proprietari confinanti hanno impugnato quel titolo davanti al TAR Palermo, deducendo il difetto del nulla osta della Soprintendenza e la violazione delle distanze per l’apertura di una finestra sul prospetto est.

Il TAR, con la sentenza appellata, ha respinto l’eccezione di tardività e ha accolto il ricorso, annullando la sanatoria. Gli aventi causa della beneficiaria hanno proposto appello, censurando anzitutto il rigetto dell’eccezione di irricevibilità e, nel merito, la ricostruzione dei prospetti e della necessità dell’autorizzazione paesaggistica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’appello sul primo motivo, ritenuto assorbente. Richiamata la distinzione tra titolo edilizio ordinario e titolo in sanatoria, la decisione ribadisce che nel primo caso il termine decorre dal completamento dei lavori, mentre nel secondo rileva la conoscenza del rilascio della sanatoria, provata da chi eccepisce la tardività. Il Collegio coordina però tale onere con i principi di affidamento e di certezza delle situazioni giuridiche.

Il perno argomentativo è l’art. 20, comma 6, d.P.R. n. 380/2001. Per i titoli non soggetti a notificazione individuale la legge impone la pubblicazione all’albo pretorio e a questa consegue la presunzione di conoscenza, non essendo configurabile il cartello di cantiere per opere già eseguite. La soluzione è coerente con l’esigenza di impedire che un provvedimento autoritativo resti impugnabile senza limite di tempo e con il diritto di accesso ex art. 22, lett. b), legge n. 241/1990, da esercitarsi senza indugio.

Nel caso concreto i ricorrenti hanno notificato il ricorso il 19 settembre 2017, a due anni dal rilascio, assumendo la piena conoscenza solo dall’accesso del 2017. Il Collegio osserva che per gli atti soggetti a pubblicazione il termine decorre dalla scadenza della stessa, a prescindere dalla prova della piena conoscenza, ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., il che già rende irrilevante l’istanza di accesso.

In ogni caso il ritardo non trova giustificazione. I ricorrenti erano stati destinatari nel dicembre 2016 di un ricorso con cui la beneficiaria aveva impugnato la loro concessione edilizia: da quel momento l’interesse a verificare il rilascio della sanatoria era divenuto attuale, anche per ragioni difensive. Ogni ulteriore inerzia non può differire la decorrenza del termine. Il Collegio non esclude che l’accesso del giugno 2017 sia stato strumentale a prorogare l’impugnativa, in contrasto con buona fede e certezza del diritto.

La sentenza impugnata non ha quindi fatto corretta applicazione di tali principi. L’appello è accolto e il ricorso di primo grado è dichiarato irricevibile, con condanna alle spese di entrambi i gradi e compensazione verso il Comune non costituito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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