Il giudicato di annullamento per vizi formali non fonda la pretesa restitutoria (C.G.A.R.S. n. 576 del 14.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza che annulla un provvedimento amministrativo per difetto di istruttoria e di motivazione, facendo espressamente salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione, è un giudicato di mero annullamento per vizi formali e non radica alcuna pretesa in ordine al bene della vita. Da esso non discende l’obbligo dell’Amministrazione di pagare le somme pretese a titolo di sorte capitale e di interessi. In capo all’Amministrazione residuano significativi margini di discrezionalità, con la conseguenza che la domanda di ottemperanza proposta per ottenere quelle somme è inammissibile. La pretesa avente consistenza di diritto soggettivo va fatta valere dinanzi al giudice ordinario.
Il Fatto
La struttura sanitaria ricorrente agisce per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del C.G.A.R.S. n. 472 del 24 maggio 2021. Con quella decisione il decreto assessoriale del 24 maggio 2010 era stato annullato nella parte in cui prevedeva l’ulteriore riduzione del 5% delle somme da rimborsare alle RSA a titolo di retta, con espressa salvezza degli ulteriori atti che l’Amministrazione avesse inteso adottare.
La ricorrente assume che da quel giudicato derivi il diritto al pagamento delle differenze tariffarie per il periodo di efficacia del decreto, oltre interessi di mora ex d.lgs. n. 231/2002. Chiede quindi l’ottemperanza e la declaratoria di nullità degli atti asseritamente elusivi, in subordine l’annullamento degli stessi previa conversione del rito. L’Azienda sanitaria eccepisce l’inammissibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce la portata della sentenza n. 472 del 2021 e rileva che l’annullamento fu disposto per difetto di istruttoria e di motivazione, con espressa salvezza degli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione regionale. Ne deriva che quel giudicato nulla statuisce in ordine alle restituzioni invocate dalla ricorrente.
Il principio è enunciato con richiamo alla giurisprudenza amministrativa: l’annullamento per vizi formali non può radicare alcuna pretesa sul bene della vita, perché in capo all’Amministrazione residuano significativi margini di discrezionalità. Il Collegio cita Cons. Stato, sez. VI, n. 737 del 2025. La pretesa azionata è quindi estranea al perimetro del giudicato di mero annullamento.
La Corte esamina poi l’art. 60 della legge regionale Sicilia n. 3 del 2024, che autorizza le ASP a restituire le riduzioni del 5% senza nulla dovere per interessi e rivalutazioni monetarie. La norma ha la funzione di fissare le condizioni per chiudere i contenziosi, presenti e futuri, con le RSA. Essa non impatta sul giudicato, proprio perché quel giudicato non ha disposto sui profili restitutori. In attuazione della stessa l’Azienda aveva proposto l’accordo transattivo, cui la ricorrente non ha aderito.
Il Collegio valorizza il dato delle azioni già esperite: il giudizio civile pendente dinanzi al Tribunale di Catania per far valere il preteso diritto soggettivo al pagamento, nonché il ricorso al TAR Sicilia – Catania dichiarato inammissibile con sentenza n. 735 del 17 febbraio 2024 per la consistenza di diritto soggettivo della situazione azionata. Ciò conferma che la pretesa esula dall’ottemperanza.
Quanto alla domanda in subordine, diretta all’annullamento degli atti dell’Azienda previa conversione del rito, la stessa è dichiarata inammissibile: è generica e avrebbe dovuto essere proposta fuori dal rito dell’ottemperanza, nel termine di decadenza previsto dalla legge. Il ricorso è pertanto dichiarato integralmente inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e compensazione con l’Amministrazione regionale.
Nota della Redazione
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